Art. 60. Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni: a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore di propria competenza, all'accertamento dell'idoneita' al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attivita' agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi; c) sovrintende, coordina e controlla l'attivita' dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attivita' sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo; d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attivita' didattica e addestrativa nel settore di competenza; e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.