Art. 60. 
       Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi 
 
  1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni: 
    a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche  di
concorso, istituzionalmente od occasionalmente  istituiti  e  per  il
settore di propria  competenza,  all'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio dei candidati ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai  ruoli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    b) provvede alla preparazione motoria e  ginnico-professionale  e
al  mantenimento  dell'efficienza  fisica  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo  la  partecipazione
del personale medesimo ad attivita' agonistiche interne ed esterne al
Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi; 
    c) sovrintende,  coordina  e  controlla  l'attivita'  dei  gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi
previsti  dalle  convenzioni  stipulate  con  il  Comitato   olimpico
nazionale italiano, concernenti le attivita'  sportive  praticate  in
campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo; 
    d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  svolge,  presso
gli istituti di istruzione del Corpo stesso,  attivita'  didattica  e
addestrativa nel settore di competenza; 
    e)  mantiene  i  rapporti  con  il  Comitato  olimpico  nazionale
italiano  (CONI),  le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  uffici
sportivi di altri corpi dello  Stato,  con  le  altre  organizzazioni
sportive  e  professionali  nazionali  e  internazionali  e  con   le
istituzioni universitarie in scienze motorie.