Art. 62. Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.
Note all'art. 62: - Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (per l'argomento, si veda nelle note all'art. 5), si veda nelle note all'art. 53. - Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.