Art. 62. 
           Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi 
 
  1. L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  direttivi
ginnico-sportivi avviene mediante concorso  pubblico  per  titoli  ed
esami, con facolta' di far precedere le prove di esame  da  forme  di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per
la  successiva  partecipazione  al  concorso  medesimo.  Al  concorso
possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) godimento dei diritti politici; 
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo
i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
    d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,  fatta  salva
l'eventuale  diversa  denominazione  in  sede  di  applicazione   del
regolamento concernente l'autonomia didattica degli  atenei  adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n.  270,  in  attuazione  dell'articolo  17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    e) qualita' morali e  di  condotta  previste  dalle  disposizioni
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
  2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui  al
comma 1, i diplomi di laurea specialistica  ad  indirizzo  motorio  o
sportivo rilasciati in sede di attuazione del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n.
509, nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie, e  i  titoli  di
studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
attuative. 
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previste le forme dell'eventuale preselezione per  la  partecipazione
al concorso di cui al  comma  1,  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali,  le  prime  in
numero  non  inferiore  a  due,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice, i criteri di formazione della  graduatoria  finale,  le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuna di esse. 
  4. Nel concorso il venti  per  cento  dei  posti  e'  riservato  al
personale dei ruoli del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in
possesso dei titoli di cui al comma 1,  lettera  d),  e  degli  altri
requisiti  anche  attitudinali  prescritti,  con   un'anzianita'   di
servizio effettivo di almeno  sette  anni  alla  data  del  bando  di
indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire  della  riserva  il
personale che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.  I  posti
riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,
secondo l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al  concorso
risultati idonei. 
  5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da
pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi  militarmente
organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati
non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
  6.  I  vincitori  del  concorso  sono   nominati   vice   direttori
ginnico-sportivi in prova. 
 
          Note all'art. 62:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127 (per l'argomento, si veda nelle note
          all'art. 5), si veda nelle note all'art. 53.
              - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.