Art. 63. Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo 1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi. 4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.