Art. 63. 
     Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo 
 
  1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di
corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi
di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  o  le  articolazioni
periferiche del Corpo nazionale dei vigili  dei  fuoco.  I  piani  di
studi, le modalita' di svolgimento del  corso  di  formazione  e  del
relativo esame, e del periodo  di  applicazione  pratica,  nonche'  i
criteri di determinazione della posizione in ruolo sono  fissati  con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile. 
  2.  A  conclusione  del  periodo  di  prova,   i   vice   direttori
ginnico-sportivi in prova  conseguono  la  nomina  a  vice  direttore
ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e  della
relazione del responsabile dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato
servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo  secondo
l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1. 
  3. I vice  direttori  ginnico-sportivi  in  prova  sono  ammessi  a
ripetere, per una sola  volta,  il  periodo  di  prova,  su  motivata
proposta del funzionario  dirigente  dell'ufficio  presso  cui  hanno
prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, che non supera il periodo  di  prova,  conserva  la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi  di
servizio e' effettuata in relazione  alla  scelta  manifestata  dagli
interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata  ai  sensi
del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.