Art. 64. 
               Promozione a direttore ginnico-sportivo 
 
  1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a  ruolo
aperto, mediante scrutinio  per  merito  comparativo  al  quale  sono
ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che  abbiano  compiuto  due
anni di effettivo servizio nella qualifica e  non  siano  incorsi  in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.