Art. 64. Promozione a direttore ginnico-sportivo 1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.