Art. 66. 
              Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo 
 
  1. L'accesso alla qualifica  di  primo  dirigente  ginnico-sportivo
avviene, nel limite dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento  di  un
corso di formazione della durata di tre mesi con esame  finale.  Allo
scrutinio sono  ammessi  i  direttori  ginnico-sportivi-vicedirigenti
che, alla data di cui al periodo  precedente,  abbiano  compiuto  due
anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 
  2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  nel  quale  si
sono verificate le vacanze ed e'  conferita  secondo  l'ordine  della
graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi  conseguiti
in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso
di formazione e nell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi, ha un indirizzo  prevalentemente  professionale
ed  e'  finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze   di   carattere
tecnico-gestionale   necessarie    all'esercizio    delle    funzioni
dirigenziali. 
  4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
dettate  le  modalita'  di  svolgimento  del  corso   di   formazione
dirigenziale e dell'esame finale,  nonche'  le  disposizioni  per  la
formazione della graduatoria  di  fine  corso,  in  applicazione  del
criterio direttivo indicato al comma 2. 
 
          Nota all'art. 66:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.