Art. 67. 
          Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo 
 
  1.  La   promozione   alla   qualifica   di   dirigente   superiore
ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al  31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito  comparativo  al
quale sono ammessi  i  primi  dirigenti  ginnico-sportivi  che,  alla
stessa data, abbiano compiuto tre anni di  effettivo  servizio  nella
qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione
di cui all'articolo 71, comma 3. 
  2. Le promozioni decorrono a  tutti  gli  effetti  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze.