Art. 67. Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.