Art. 68. 
       Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione  dei
Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi  dirigenti  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture  centrali
e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con
decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso  provvedimento  sono
individuati gli incarichi da conferire ai  dirigenti  superiori,  ivi
compresi  quelli  di  particolare  rilevanza.   Per   gli   incarichi
individuati ai sensi del presente  comma,  le  funzioni  vicarie,  la
provvisoria sostituzione del  titolare,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono
riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco o ad un funzionario appartenente ai  ruoli  dei  direttivi  del
Corpo. 
  2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze  organizzative  e
funzionali, e comunque con cadenza  biennale,  si  provvede,  con  le
modalita' di cui al comma 1, alla  periodica  rideterminazione  degli
incarichi di cui allo stesso comma. 
 
          Nota all'art. 68:
              - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».