Art. 69. 
        Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale 
 
  1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in  relazione  alle   attitudini
individuali e alla capacita' professionale, alle  peculiarita'  della
qualifica  rivestita,  alla  natura  e  alle  caratteristiche   delle
funzioni  da  esercitare  e  degli  obiettivi  e  dei  programmi   da
realizzare. 
  2.  Con  il  provvedimento   di   conferimento   dell'incarico   e'
determinata la durata dello stesso, che e' correlata  agli  obiettivi
da conseguire e che, comunque, non puo' eccedere il  termine  di  tre
anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi  dirigenti
e  i  dirigenti  superiori.  Gli  incarichi  sono   rinnovabili.   La
preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un
determinato incarico non puo' avere comunque una  durata  complessiva
superiore a dieci anni consecutivi.  Gli  incarichi  sono  revocabili
prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  49,  comma  2,  gli
incarichi di  funzione  sono  conferiti  ai  dirigenti  generali  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito  il   Presidente   del
Consiglio dei Ministri. 
  4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai
dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili  dei  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base  dei  criteri
generali  preventivamente  definiti  con   decreto   del   capo   del
Dipartimento medesimo. 
  5.  Restano  ferme  le  disposizioni  degli  articoli  74  e   133,
concernenti rispettivamente il collocamento in  disponibilita'  e  il
comando e il collocamento fuori ruolo.