Art. 7. 
                        Dimissioni dal corso 
 
  1. Sono dimessi dal corso: 
    a) gli allievi che non superino l'esame teoricopratico al termine
del periodo di formazione; 
    b) gli allievi che non  siano  riconosciuti  idonei  al  servizio
operativo; 
    c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova  che  dichiarino  di
rinunciare al corso; 
    d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati  per
qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche
non  consecutivi,  ovvero  novanta  giorni  se  l'assenza  e'   stata
determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo
caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la  riacquistata
idoneita' psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a  partecipare
al primo corso successivo e  a  ripetere,  per  una  sola  volta,  il
periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco  in
prova di sesso femminile, la cui  assenza  oltre  trenta  giorni  sia
stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere  il  periodo
di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo  ai
periodi di assenza  dal  lavoro  previsti  dalle  disposizioni  sulla
tutela delle lavoratrici madri; 
    e) i vigili del fuoco in prova che non  superano  il  periodo  di
applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3. 
  2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  riconosciuti
atleti  di  interesse  nazionale   od   olimpico   dalle   rispettive
federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi,  in
deroga ai termini di cui al comma  1,  lettera  d),  su  specifica  e
motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi. 
  3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova
responsabili di mancanze  punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu'
gravi della sanzione pecuniaria. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  su  proposta  del
direttore della scuola. 
  5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni  rapporto
con l'amministrazione.