Art. 7. Dimissioni dal corso 1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superino l'esame teoricopratico al termine del periodo di formazione; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo; c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneita' psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri; e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3. 2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.