Art. 70. 
          Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti 
 
  1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del  controllo
di  gestione,  valuta  annualmente  le  prestazioni   dei   dirigenti
superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, nonche' i comportamenti relativi allo  sviluppo
delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 
  2. Ai fini della valutazione  di  cui  al  comma  1,  il  personale
interessato presenta, entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
  3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato,  costituito
con decreto del capo  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del
soccorso pubblico e della difesa  civile  e  composto  dal  dirigente
generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore
centrale per le risorse umane  del  Dipartimento  medesimo  e  da  un
dirigente generale  del  Corpo,  scelto  secondo  il  criterio  della
rotazione tra  quelli  in  servizio  presso  gli  uffici  centrali  e
periferici, redige la scheda  di  valutazione  di  ciascun  dirigente
superiore e primo dirigente. 
  4. Entro la data di cui al comma 3, la  scheda  di  valutazione  di
ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi  e'  redatta,
sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi: 
    a)  nell'ambito  delle  strutture  centrali  dell'amministrazione
dell'interno, dal dirigente  dell'area  o  ufficio  ovvero  dal  capo
dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente; 
    b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali  dei  vigili
del fuoco, dal primo  dirigente  dal  quale  il  funzionario  dipende
direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non  dipenda  da  un
primo dirigente, la scheda di valutazione e' redatta  rispettivamente
dal direttore regionale e dal comandante provinciale. 
  5. Qualora  per  uno  o  piu'  anni  non  sia  stata  possibile  la
compilazione della  scheda  di  valutazione  ovvero  la  compilazione
medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano  le
disposizioni dell'articolo 53  del  testo  unico.  I  riferimenti  al
consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel
predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al  capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile e alla scheda di valutazione. 
  6. Le schede  di  valutazione,  ciascuna  comunicata  al  personale
interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono
inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, che formula  il  giudizio  valutativo
finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso  l'attribuzione
di un punteggio complessivo non superiore a cento. 
  7.  Il  giudizio  valutativo  finale  e'   notificato   a   ciascun
interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 
  8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda  di
valutazione connessa, le  modalita'  della  relativa  compilazione  e
presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri
per la formulazione del giudizio valutativo  finale  sono  stabiliti,
anche in modo differenziato per il personale direttivo e  per  quello
dirigente,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   sentito   il
consiglio di amministrazione, su proposta del capo  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
  9. L'esito della valutazione e' tenuto in  considerazione  ai  fini
dell'eventuale revoca dell'incarico  ricoperto,  dell'affidamento  di
nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi  e  dei
primi dirigenti e dell'attribuzione  annuale  della  retribuzione  di
risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori. 
 
          Nota all'art. 70:
              - Si riporta l'art. 53 del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
              «Art.  53  (Impossibilita' di compilazione del rapporto
          informativo.  Compilazione  del  rapporto  per il personale
          comandato  e fori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non
          sia   stata   possibile   la   compilazione   del  rapporto
          informativo  da  parte degli organi competenti, il giudizio
          complessivo  e' formulato dal Consiglio di amministrazione,
          valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
              Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla
          fine  dell'anno  si  trova  in  servizio nella posizione di
          comandato  o fuori ruolo presso altra amministrazione dello
          Stato e' compilato dagli organi di questa.
              Nel  caso  che  il  servizio  prestato nelle suindicate
          posizioni     sia    di    durata    inferiore    all'anno,
          l'amministrazione  anzidetta provvede alla compilazione del
          rapporto  sulla  base  anche  degli  elementi  di  giudizio
          forniti  dall'amministrazione  presso  cui  l'impiegato  ha
          prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
              Per  l'impiegato  in  servizio  presso  amministrazioni
          diverse  da  quelle  statali,  il  rapporto  informativo e'
          compilato   dall'amministrazione  di  appartenenza  tenendo
          conto    anche   degli   elementi   di   giudizio   forniti
          dall'amministrazione    presso   cui   l'impiegato   presta
          servizio.
              In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta
          ferma  la  competenza  dell'amministrazione  cui appartiene
          l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».