Art. 70. Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti 1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente. 4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi e' redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi: a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente; b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione e' redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale. 5. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione. 6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento. 7. Il giudizio valutativo finale e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 9. L'esito della valutazione e' tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.
Nota all'art. 70: - Si riporta l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Art. 53 (Impossibilita' di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo e' formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione. Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello Stato e' compilato dagli organi di questa. Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno. Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il rapporto informativo e' compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio. In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».