Art. 71. 
             Norme relative agli scrutini di promozione 
 
  1. Il consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, determina con  cadenza  triennale:  le  categorie  dei
titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini  della  progressione
in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e  alle
qualifiche di primo dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e
alle schede  di  valutazione  di  cui  all'articolo  70;  il  periodo
temporale di riferimento per la  valutabilita'  dei  titoli  e  delle
schede e il coefficiente minimo di  idoneita'  alla  promozione,  che
comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla  meta'  del
punteggio complessivo massimo previsto. 
  2. Il consiglio di amministrazione, sulla base  della  proposta  di
graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione
in  carriera,   conferisce   le   promozioni   alle   qualifiche   di
direttore-vicedirigente  e  di  dirigente  superiore  e  approva   la
graduatoria per l'ammissione al corso  di  formazione  per  l'accesso
alle qualifiche di primo dirigente, motivando le  decisioni  adottate
in difformita' alla proposta formulata dalla commissione. 
  3. Non e' ammesso a scrutinio il personale  appartenente  ai  ruoli
dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che: 
    a) nei tre anni precedenti lo  scrutinio  abbia  riportato  nella
valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio  inferiore  a
ottanta; 
    b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la  sanzione
disciplinare della sanzione pecuniaria; 
    c) nei tre anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  4. E' sospeso dagli  scrutini  il  personale  di  cui  al  comma  1
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui  all'articolo  58,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di  tale  personale
si applicano le disposizioni contenute  nell'articolo  95  del  testo
unico. 
 
          Note all'art. 71:
              - Si riporta l'art. 58, comma 1 del decreto legislativo
          18 agosto   2000,   n.   267   (testo   unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art.  58  (Cause  ostative alla candidatura). - 1. Non
          possono   essere   candidati   alle  elezioni  provinciali,
          comunali   e   circoscrizionali   e  non  possono  comunque
          ricoprire   le   cariche  di  presidente  della  provincia,
          sindaco,  assessore  e  consigliere provinciale e comunale,
          presidente  e  componente  del  consiglio circoscrizionale,
          presidente  e  componente  del consiglio di amministrazione
          dei  consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
          giunte    delle    unioni   di   comuni,   consigliere   di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni  di  cui  all'art. 114, presidente e componente
          degli organi delle comunita' montane:
                a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          il  delitto  previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
          per  il  delitto  di  associazione  finalizzata al traffico
          illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui
          all'art.  74  del  testo  unico  approvato  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
          un  delitto  di  cui  all'art.  73  del citato testo unico,
          concernente  la produzione o il traffico di dette sostanze,
          o    per   un   delitto   concernente   la   fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche',  nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena della
          reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
          e  la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
          per   il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale
          commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
                b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          i   delitti   previsti   dagli  articoli 314,  primo  comma
          (peculato),  316  (peculato  mediante  profitto dell'errore
          altrui),  316-bis  (malversazione a danno dello Stato), 317
          (concussione),  318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
          (corruzione  per  un  atto  contrario ai doveri d'ufficio),
          319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
          persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio) del codice
          penale;
                c) coloro  che  sono  stati  condannati  con sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore  a  sei  mesi per uno o piu' delitti commessi con
          abuso  dei  poteri  o con violazione dei doveri inerenti ad
          una  pubblica  funzione o a un pubblico servizio diversi da
          quelli indicati nella lettera b);
                d) coloro  che  sono  stati  condannati  con sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo;
                e) coloro   nei   cui   confronti   il  tribunale  ha
          applicato,  con  provvedimento  definitivo,  una  misura di
          prevenzione,  in  quanto  indiziati  di  appartenere ad una
          delle  associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
          1965,  n.  575,  come  sostituito  dall'art. 13 della legge
          13 settembre 1982, n. 646.».
              - Per   l'argomento   dell'art.   95  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
          nelle note all'art. 9.