Art. 72. Commissione per la progressione in carriera 1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1.