Art. 72. 
             Commissione per la progressione in carriera 
 
  1. Il Ministro dell'interno costituisce  con  cadenza  biennale  la
commissione  per  la   progressione   in   carriera   del   personale
appartenente ai ruoli  dei  direttivi  e  alle  qualifiche  di  primo
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  presieduta  dal
capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse
umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno  in
servizio  presso  gli  uffici  centrali  e  uno  presso  gli   uffici
periferici, scelti secondo il criterio della rotazione. 
  2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al  presente  articolo,
la Direzione centrale per  le  risorse  umane  del  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
trasmette alla commissione gli elementi valutativi e  informativi  in
suo possesso. 
  3. La  commissione  formula  al  consiglio  di  amministrazione  la
proposta di graduatoria di merito relativa ai  funzionari  ammessi  a
valutazione    per    la    promozione     alle     qualifiche     di
direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e  per  l'ammissione
al corso  di  formazione  per  l'accesso  alle  qualifiche  di  primo
dirigente, sulla  base  dei  criteri  di  scrutinio  determinati  dal
consiglio  di  amministrazione  secondo  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 71, comma 1.