Art. 73. Verifica dei risultati e responsabilita' dirigenziale 1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, e' effettuata sulla base delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69. 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, puo' essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale. 3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Note all'art. 73: - Si riporta l'art. 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 20 (Verifica dei risultati). - 1. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, provvedimenti dei singoli ministeri interessati.». - Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (per l'argomento si veda nella nota all'art. 40), come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 2. (Abrogato). 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».