Art. 73. 
        Verifica dei risultati e responsabilita' dirigenziale 
 
  1. La verifica dei risultati conseguiti  dai  dirigenti  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi  di
funzione conferiti,  e'  effettuata  sulla  base  delle  modalita'  e
garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito  negativo  della  verifica
comporta per il dirigente la  revoca  dell'incarico  ricoperto  e  la
destinazione  ad  altro  incarico.  Si  osservano   le   disposizioni
dell'articolo 69. 
  2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive  impartite
dall'organo  competente  o  di  ripetuta  valutazione  negativa,   il
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   previa
contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso
forniti nel termine congruo assegnato all'atto  della  contestazione,
puo' essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno,  da  ogni
incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo
stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di
base  correlato  alla  qualifica  rivestita.  Il   provvedimento   di
esclusione e' adottato su conforme parere di un comitato  di  garanti
nominato dal  Ministro  dell'interno,  presieduto  da  un  magistrato
amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale-capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in  tecniche  di
valutazione del personale. 
  3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole  :  «nonche'  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
 
          Note all'art. 73:
              - Si riporta l'art. 20 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165:
              «Art.   20  (Verifica  dei  risultati).  -  1.  Per  la
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   e   per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          le  operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per
          i  dirigenti  e  dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti
          preposti  ad  ufficio  di  livello dirigenziale generale. I
          termini  e  le  modalita' di attuazione del procedimento di
          verifica  dei  risultati da parte del Ministro competente e
          del  Consiglio  dei Ministri sono stabiliti rispettivamente
          con  regolamento  ministeriale e con decreto del Presidente
          della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di
          tale   decreto,   provvedimenti   dei   singoli   ministeri
          interessati.».
              - Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165 (per l'argomento si veda nella nota all'art.
          40), come modificato dal presente decreto:
              «Art.   21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.  Il
          mancato     raggiungimento    degli    obiettivi,    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente,
          valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, comportano,
          ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
          secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
          l'amministrazione   puo',   inoltre,   revocare  l'incarico
          collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui
          all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
          le disposizioni del contratto collettivo.
              2. (Abrogato).
              3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze  armate  nonche'  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.».