Art. 74. Collocamento in disponibilita' 1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. 2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50, comma 3, e 59, comma 3, sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno. 5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita'.