Art. 74. 
                   Collocamento in disponibilita' 
 
  1. I dirigenti del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  possono
essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite  non
eccedente  il  cinque  per  cento  della  dotazione  organica  e  per
particolari  esigenze  di  servizio,  anche  per  lo  svolgimento  di
incarichi particolari o a tempo determinato. 
  2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3,  lettera  c),  sono
collocati in posizione di disponibilita',  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,
sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile. 
  3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a)  e  b),
50,  comma  3,  e  59,  comma  3,  sono  collocati  in  posizione  di
disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta  del
capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della difesa civile, sentito il  dirigente  generale-capo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. I dirigenti possono permanere nella posizione di  disponibilita'
per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento  motivato
puo' esserne  disposta  la  proroga  per  un  ulteriore  periodo  non
superiore a un anno. 
  5.  I  dirigenti  collocati  in  posizione  di  disponibilita'  non
occupano posto nella qualifica  del  ruolo  cui  appartengono.  Nella
qualifica  iniziale  dei   rispettivi   ruoli   direttivi   e'   reso
indisponibile  un  posto   per   ciascun   dirigente   collocato   in
disponibilita'.