Art. 75. 
              Collocamento in disponibilita' a domanda 
 
  1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne
facciano richiesta almeno trenta giorni  prima  dell'ultimo  anno  di
servizio,  sono  collocati  in  disponibilita'   ove   ricorrano   le
particolari esigenze di servizio di cui  all'articolo  74  e  con  le
procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di  cui  al
comma 1 di quest'ultimo articolo, purche' abbiano raggiunto una  eta'
anagrafica di non meno di un anno e di non piu' di tre anni inferiore
a quella stabilita per il collocamento a riposo. 
  2. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente  articolo
sono effettuati assicurando l'invarianza della  spesa  attraverso  la
disciplina autorizzatoria delle  assunzioni  del  personale,  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni. 
 
          Nota all'art. 75:
              - L'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449
          (Misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
          302,  S.O., reca: «Disposizioni in materia di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time».