Art. 75. Collocamento in disponibilita' a domanda 1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilita' ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purche' abbiano raggiunto una eta' anagrafica di non meno di un anno e di non piu' di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo. 2. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nota all'art. 75: - L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O., reca: «Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time».