Art. 76. 
                        Trattamento economico 
 
  1. Il trattamento economico  omnicomprensivo  si  articola,  per  i
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente
stipendiale di base, nonche' in due componenti accessorie, la  prima,
correlata ai rischi assunti,  alle  posizioni  funzionali  ricoperte,
agli incarichi e alle responsabilita' esercitate, la seconda, volta a
remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi  assegnati,
nonche' le maggiori attivita' effettivamente  rese  in  occasione  di
interventi straordinari di  soccorso  tecnico  urgente.  Quest'ultima
componente comprende la speciale indennita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87. 
  2. Il trattamento economico di cui al comma  1  remunera  tutte  le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di  ufficio  attribuite
ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza. 
  3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo  80  assicura,  in
relazione alla specificita' dei ruoli  di  livello  dirigenziale  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili,  sviluppi  omogenei  e  proporzionati   del
trattamento  economico,  secondo  appositi  parametri  in  tale  sede
definiti. 
 
          Nota all'art. 76:
              - Si  riporta  l'art.  1  del  decreto-legge 30 gennaio
          2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          31 marzo  2004,  n. 87 (Disposizioni urgenti concernenti il
          personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
          carriera  prefettizia,  nonche'  in  materia  di accise sui
          tabacchi lavorati):
              «Art.  1 (Riconoscimento indennita' speciale). - Per il
          personale  del  settore  operativo  del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  addetto  alle attivita' di soccorso ed
          inserito  nei turni continuativi di servizio previsti dalla
          normativa  vigente,  con  esclusione  del  personale di cui
          all'art.  3,  comma  156,  della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  e  per il personale dirigente del Corpo nazionale dei
          vigili   del   fuoco   il  contratto  collettivo  nazionale
          definisce   una   speciale   indennita'   che  tenga  conto
          dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei
          relativi compiti. A tale fine e' autorizzata la spesa di 10
          milioni  di  euro  annui a decorrere dall'anno 2004, di cui
          una   quota   pari   a  euro  138.657  annui  da  destinare
          all'indennita' speciale per il personale dirigente.».