Art. 77. 
               Retribuzione di rischio e di posizione 
 
  1. La componente del trattamento  economico,  correlata  ai  rischi
assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle  responsabilita'
esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  si   provvede   alla
graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla  base  della
loro rilevanza, dei  livelli  di  responsabilita'  connessi  e  delle
condizioni di  disagio  delle  sedi,  in  relazione  alle  condizioni
ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 
  3. La misura della retribuzione  di  rischio  e  di  posizione,  in
attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al  comma
2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.