Art. 78. 
                      Retribuzione di risultato 
 
  1. La retribuzione di risultato e' attribuita secondo  i  parametri
definiti dal procedimento negoziale,  tenendo  conto  dell'efficacia,
della tempestivita' e  dell'efficienza  del  lavoro  svolto,  nonche'
delle  maggiori  attivita'  effettivamente  rese  in   occasione   di
interventi straordinari di soccorso tecnico urgente.  La  valutazione
dei  risultati  conseguiti  dai  singoli  dirigenti,  ai  fini  della
determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente
con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno: 
    a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno; 
    b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti,  dal  capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.