Art. 78. Retribuzione di risultato 1. La retribuzione di risultato e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto, nonche' delle maggiori attivita' effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno: a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno; b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.