Art. 79. Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. 2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente e' attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. 3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico. 5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
Note all'art. 79: - Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 9.