Art. 79. 
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai
                 ruoli dei direttivi e dei dirigenti 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  personale
appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto sedici anni
di effettivo servizio nelle qualifiche  medesime  e'  attribuito  uno
scatto  convenzionale;  al  medesimo  personale  e'   attribuito   un
ulteriore scatto  convenzionale,  dopo  ventisei  anni  di  effettivo
servizio. 
  2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente  e'
attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di  effettivo
servizio maturato complessivamente nei  ruoli  dei  direttivi  e  dei
dirigenti. 
  3. Gli scatti convenzionali  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  sono
attribuiti al personale che nel triennio precedente  abbia  riportato
nella  valutazione  annuale  di  cui  all'articolo  70  un  punteggio
inferiore a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato  una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato  a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto  a  procedimento
disciplinare per l'applicazione di  una  sanzione  disciplinare  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria,   l'attribuzione   degli   scatti
convenzionali  avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo   la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto
previsto  dal  comma  3.  Si  applicano  le  disposizioni   contenute
nell'articolo 95 del testo unico. 
  5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto  dell'accesso
alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio  del
mantenimento  del  trattamento  economico  piu'  favorevole  previsto
dall'articolo 174. 
 
          Note all'art. 79:
              - Per  il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
          della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  si  veda nelle note
          all'art. 9.
              - Per  il testo dell'art. 95 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note
          all'art. 9.