Art. 8. 
                Promozioni alle qualifiche superiori 
 
  1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una
qualifica a quella superiore e' conferita  a  ruolo  aperto,  secondo
l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello  scrutinio,  abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica  inferiore
e che, nel triennio precedente lo  scrutinio  medesimo,  non  abbiano
riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione
pecuniaria. 
  2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco e'  computato
per intero nella qualifica di vigile del fuoco.