Art. 8. Promozioni alle qualifiche superiori 1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco e' computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.