Art. 80. Ambito di applicazione 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nota all'art. 80: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».