Art. 80. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La definizione degli aspetti economici e di determinati  aspetti
giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente
del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  avviene  attraverso  un
apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di
negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico". 
  2. Il procedimento negoziale di cui al  comma  1  si  conclude  con
l'emanazione di un decreto del Presidente della  Repubblica,  la  cui
disciplina  ha  durata  quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici  e
biennale per quelli economici. 
  3. Nei casi in cui le disposizioni generali  sul  pubblico  impiego
rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse
da quelle  indicate  nell'articolo  82  e  non  disciplinate  per  il
personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo  stesso  personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per
la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Nota all'art. 80:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».