Art. 81. 
                        Delegazoni negoziali 
 
  1. Il procedimento negoziale  intercorre  tra  una  delegazione  di
parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze, o dai sottosegretari di Stato  rispettivamente  delegati,  e
una delegazione delle organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul
piano  nazionale  del  personale  direttivo  e  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del  Ministro
per la funzione pubblica secondo i criteri  generali  in  materia  di
rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.