Art. 82. 
                       Materie di negoziazione 
 
  1. Formano oggetto del procedimento negoziale: 
    a)  il  trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio,  ivi
compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai
ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale
sede che ne assicurino, nell'ambito  delle  risorse  stanziate  dalle
leggi finanziarie per corrispondere i  miglioramenti  retributivi  al
personale  statale  di  diritto   pubblico,   sviluppi   omogenei   e
proporzionati; 
    b) il trattamento economico di missione e di  trasferimento  e  i
buoni pasto; 
    c) il trattamento di fine  rapporto  e  le  forme  pensionistiche
complementari; 
    d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale  appartenente
al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro; 
    e) il congedo ordinario e straordinario; 
    f) la reperibilita'; 
    g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
    h) i permessi brevi per esigenze personali; 
    i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; 
    l) le linee di indirizzo  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul
lavoro e per la  gestione  delle  attivita'  socio-assistenziali  del
personale; 
    m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; 
    n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; 
    o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; 
    p) la struttura degli  accordi  negoziali  e  i  rapporti  tra  i
diversi livelli. 
  2. L'ipotesi di accordo di  cui  all'articolo  83,  comma  1,  puo'
prevedere,  in  caso  di  vacanza  contrattuale,  l'attribuzione   di
elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di
inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite  per  il
pubblico impiego.