Art. 83. 
                      Procedura di negoziazione 
 
  1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per  la  funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di  cui
all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di
cui  all'articolo  81  e  si  concludono  con  la  sottoscrizione  di
un'ipotesi di accordo. 
  2. La delegazione  di  parte  pubblica,  prima  di  procedere  alla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,  sulla  base  della
rappresentativita' accertata  per  l'ammissione  alle  trattative  ai
sensi dell'articolo 81,  che  le  organizzazioni  sindacali  aderenti
all'ipotesi stessa rappresentino piu' del  cinquanta  per  cento  del
dato  associativo  espresso  dal  totale  delle   deleghe   sindacali
rilasciate. 
  3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere  al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri  che  compongono
la delegazione di  parte  pubblica  le  loro  osservazioni  entro  il
termine  di  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi   di
accordo. 
  4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti  contenenti
l'individuazione del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la  quantificazione
complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di  validita'.
L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di  esercizi  successivi,  impegni  di
spesa  eccedenti  rispetto  a  quanto  stabilito  nel  documento   di
programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento,  nella
legge finanziaria, nonche' nel bilancio. 
  5.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici   giorni   dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le  compatibilita'
finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3,
approva l'ipotesi di accordo e il  relativo  schema  di  decreto  del
Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui  l'accordo  non  sia  definito  entro  novanta
giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi
stabiliti dai rispettivi regolamenti. 
  6. Lo  schema  di  decreto  che  recepisce  l'ipotesi  di  accordo,
unitamente alla documentazione di cui al comma 4, e'  trasmesso  alla
Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilita' dei
costi quantificati e della loro compatibilita' con gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte  dei  conti
delibera entro quindici giorni dalla  trasmissione  dello  schema  di
decreto, decorsi i quali  la  certificazione  si  intende  effettuata
positivamente. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del  decreto  legislativo  31  marzo
2001, n. 165. 
 
          Nota all'art. 83:
              - Per  il  testo  dell'art.  1-bis della legge 5 agosto
          1978, n. 468, si veda nelle note all'art. 37.