Art. 84. 
         Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati 
 
  1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure
negoziali fissate dal  decreto  di  cui  all'articolo  80,  comma  2,
possono  essere  conclusi  accordi  integrativi  nazionali  tra   una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno  o
da un suo delegato e da una delegazione composta  dai  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali  firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo
quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. 
  2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure
negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma  2,  sono
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico  tra  una
delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile o da un  suo  delegato  e  dai  titolari  degli  uffici
periferici interessati  e  una  delegazione  sindacale  composta  dai
rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e  periferiche
delle organizzazioni sindacali  firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo
quadriennale di cui  all'articolo  83,  comma  1.  Le  trattative  si
svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per
loro natura richiedono tempi  di  negoziazione  diversi  o  verifiche
periodiche. 
  3. Le delegazioni  di  parte  pubblica  non  possono  sottoscrivere
accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i
vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che
comportino oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione
annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non  possono
essere applicate.