Art. 85. 
                        Istituzione dei ruoli 
 
  1. Per le esigenze organizzative e operative  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti
i  seguenti  ruoli  del  personale  che  svolge  attivita'  tecniche,
amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche: 
    a) ruolo degli operatori; 
    b) ruolo degli assistenti; 
    c)  ruolo   dei   collaboratori   e   dei   sostituti   direttori
amministrativo-contabili; 
    d)  ruolo   dei   collaboratori   e   dei   sostituti   direttori
tecnico-informatici; 
    e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori; 
    f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori. 
  2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1  svolge  le
mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto  a
strutture  operative  e  in  localita'  colpite  da  grave  calamita'
pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale
dei vigili del  fuoco  sia  chiamato  a  svolgere  i  propri  compiti
istituzionali. 
  3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui al comma 1  e'  determinata  come  segue:  funzionari  direttori,
sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori. 
  4. La dotazione organica dei ruoli di cui al  comma  1  e'  fissata
nella tabella A allegata al presente decreto.