Art. 85. Istituzione dei ruoli 1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attivita' tecniche, amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche: a) ruolo degli operatori; b) ruolo degli assistenti; c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili; d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici; e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori; f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori. 2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.