Art. 86. 
               Articolazione del ruolo degli operatori 
 
  1. Il ruolo degli operatori e' articolato  in  quattro  qualifiche,
che assumono le seguenti denominazioni: 
    a) operatore; 
    b) operatore tecnico; 
    c) operatore professionale; 
    d) operatore esperto. 
  2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma  1  comprende  piu'
attivita'  fondate  sulla  tipologia  della  prestazione  lavorativa,
considerata  per  il  suo  contenuto,  in  relazione   ai   requisiti
culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di  autonomia  che
comporta  e  ai  requisiti  di  accesso.   All'individuazione   delle
attivita' si provvede con decreto del Ministro dell'interno.