Art. 86. Articolazione del ruolo degli operatori 1. Il ruolo degli operatori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) operatore; b) operatore tecnico; c) operatore professionale; d) operatore esperto. 2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende piu' attivita' fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attivita' si provvede con decreto del Ministro dell'interno.