Art. 88. 
                  Accesso al ruolo degli operatori 
 
  1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma
6, del decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e  successive
modificazioni,  l'assunzione  nelle  qualifiche  di  operatore  e  di
operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani
iscritti  nelle  liste  di  collocamento  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) godimento dei diritti politici; 
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo
i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
    d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi  gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche attivita'; 
    e) qualita' morali e  di  condotta  previste  dalle  disposizioni
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
  2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente organizzati  o  che  hanno  riportato  condanna  a  pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione. 
  3.  Il  numero  dei  posti  conferibili  per  ciascun  settore   di
attivita', la determinazione e  le  modalita'  di  svolgimento  delle
prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di  bando
di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto  ministeriale
di cui all'articolo 86, comma 2. 
  4. I candidati sono avviati numericamente  alla  selezione  secondo
l'ordine  di  graduatoria  risultante  dalle  liste   delle   sezioni
circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. 
  5. La selezione, consistente nello svolgimento  di  prove  pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare
l'idoneita' dei  candidati  a  svolgere  le  mansioni  proprie  della
qualifica e non comporta valutazione comparativa. 
  6. Possono essere  nominati,  a  domanda,  operatori  od  operatori
tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il  coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico  superstite,
degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o
divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1  e  non  si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano,  altresi',  al
coniuge e ai figli superstiti, nonche'  al  fratello,  qualora  unico
superstite, degli appartenenti al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili  al  servizio,  per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento  di  missioni
internazionali. 
  8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e,  a
conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono
la nomina alla qualifica per la quale sono stati  selezionati,  sulla
base di una relazione del responsabile  del  comando  o  dell'ufficio
presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento. 
  9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere,  per  una
sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario
dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati. 
 
          Note all'art. 88:
              - Per  il  testo  dell'art. 18, del decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.