Art. 89. 
                Promozioni alle qualifiche superiori 
 
  1. Nell'ambito del ruolo degli  operatori,  la  promozione  da  una
qualifica a quella superiore e' conferita  a  ruolo  aperto,  secondo
l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello  scrutinio,  abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica  inferiore
e che, nel biennio precedente  lo  scrutinio  medesimo,  non  abbiano
riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione
pecuniaria.