Art. 89. Promozioni alle qualifiche superiori 1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.