Art. 9. 
Attribuzione  di  uno  scatto  convenzionale  ai  vigili  del   fuoco
                            coordinatori 
 
  1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto  anni
di effettivo  servizio  nella  qualifica  e'  attribuito  uno  scatto
convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 
  2. Lo scatto convenzionale e'  attribuito  al  personale  che,  nel
biennio precedente, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato  a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo  1990,
n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto  a  procedimento
disciplinare per l'applicazione di  una  sanzione  disciplinare  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria,   l'attribuzione   dello   scatto
convenzionale  avviene,  anche  con  effetto  retroattivo,  dopo   la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto
previsto dal comma 2. Si applicano le  disposizioni  contenute  negli
articoli 94 e 95 del testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  di  seguito
denominato: «testo unico». 
  4.  Lo  scatto  convenzionale  di  cui  al  presente  articolo   e'
attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di  accesso
ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento  del
trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174. 
 
          Nota all'art. 9:
              - Si riporta l'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
          legge  19 marzo  1990,  n.  55  (Nuove  disposizioni per la
          prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale):
              «Art.  15.  -  1.  Non  possono  essere  candidati alle
          elezioni     regionali,     provinciali,     comunali     e
          circoscrizionali   e  non  possono  comunque  ricoprire  le
          cariche  di  presidente della giunta regionale, assessore e
          consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
          sindaco,  assessore  e  consigliere provinciale e comunale,
          presidente  e  componente  del  consiglio circoscrizionale,
          presidente  e  componente  del consiglio di amministrazione
          dei  consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
          giunte    delle    unioni   di   comuni,   consigliere   di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni  di  cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  amministratore e componente degli organi comunque
          denominati  delle  unita'  sanitarie  locali,  presidente e
          componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:
                a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          il  delitto  previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
          per  il  delitto  di  associazione  finalizzata al traffico
          illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui
          all'art.  74  del  testo  unico  approvato  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
          un  delitto  di  cui  all'art.  73  del citato testo unico,
          concernente  la produzione o il traffico di dette sostanze,
          o    per   un   delitto   concernente   la   fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche',  nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena della
          reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
          e  la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
          per   il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale
          commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
                b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          i  delitti  previsti  dagli  articoli 314  (peculato),  316
          (peculato  mediante  profitto  dell'errore altrui), 316-bis
          (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
          (corruzione  per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
          atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
          atti  giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
          un pubblico servizio) del codice penale.».
              - Si  riportano  gli  articoli 94  e 95 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato):
              «Art.   94   (Ammissione   agli   esami  dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
          dall'esame  che  sia  stato  prosciolto  da  ogni  addebito
          disciplinare  o  punito  con la censura e' ammesso al primo
          esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
          della   quale   sarebbe   stato   promovibile  se  ottenuta
          nell'esame  originario,  e'  collocato nella graduatoria di
          questo,   tenuto   conto  della  votazione  stessa,  ed  e'
          promosso,  anche  in soprannumero salvo riassorbimento, con
          decorrenza  a  tutti  gli  effetti,  con  esclusione  delle
          competenze  gia'  maturate,  dalla stessa data con la quale
          sarebbe  stata  conferita  la  promozione  in base al detto
          esame.
              L'impiegato  ammesso  all'esame  di  cui  al precedente
          comma,  qualora  non  abbia raggiunto una votazione tale da
          consentirgli  di  essere  promosso nel primo esame ma abbia
          conseguito  una votazione superiore all'ultimo dei promossi
          di   uno   dei   successivi  esami,  viene  iscritto  nella
          graduatoria  nella quale puo' trovare utile collocazione ed
          e'   promosso   con  la  medesima  anzianita'  degli  altri
          impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.»
              «Art.   95  (Ammissione  agli  scrutini  dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
          dallo   scrutinio  quando  sia  prosciolto  dagli  addebiti
          dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
          con  l'irrogazione  della  censura,  e'  scrutinato  per la
          promozione.
              Se   il   Consiglio  di  amministrazione  delibera  che
          l'impiegato  scrutinato  sia maggiormente meritevole almeno
          dell'ultimo   promosso  con  lo  scrutinio  originario,  lo
          designa  per  la  promozione,  indicando  il posto che deve
          occupare in graduatoria.
              La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
          riassorbimento,  con  decorrenza  dalla  stessa  data delle
          promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
              Se  durante  il  periodo  di esclusione si siano svolti
          piu'  scrutini  di  promozione ai quali l'impiegato avrebbe
          potuto  essere  sottoposto  il  Consiglio d'amministrazione
          deve  valutare  l'impiegato  per  ciascuno  dei  successivi
          scrutini  e  stabilire  in  quale  di questi avrebbe potuto
          essere  promosso. La data di decorrenza della promozione e'
          quella  dello  scrutinio  per effetto del quale, a giudizio
          del   Consiglio   d'amministrazione,   si   sarebbe  dovuta
          conferire la promozione.».