Art. 92. 
                Immissione nel ruolo degli assistenti 
 
  1. L'accesso alla qualifica iniziale  del  ruolo  degli  assistenti
avviene: 
    a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al  31
dicembre di  ogni  anno,  mediante  concorso  interno  per  titoli  e
superamento di  un  successivo  corso  di  formazione  professionale,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la  qualifica
di operatore esperto; 
    b)  nel  limite  del  restante  quaranta  per  cento  dei   posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  concorso  interno
per titoli, prova pratica ed esame  scritto  e  successivo  corso  di
formazione professionale, riservato  al  personale  del  ruolo  degli
operatori che,  alla  predetta  data,  abbia  compiuto  sei  anni  di
effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei  anni  medesimi,
abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale
individuati  nella  durata,  nei  contenuti,   nelle   modalita'   di
svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza,  con  decreto
del Ministro dell'interno. 
  2. Ai concorsi di cui al  comma  1  e'  ammesso  il  personale,  in
possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio  precedente  la
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande,  non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della  sanzione
pecuniaria. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui  al
comma 1, lettera a), a parita' di punteggio  prevalgono  nell'ordine,
l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore
eta'. Per la formazione della graduatoria  del  concorso  di  cui  al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e
la maggiore eta'. 
  4. Gli  operatori  esperti  ammessi  al  corso  di  formazione  del
concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche  di  quello
di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti  lo  stesso  anno,
sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso. 
  5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti, fino alla data di inizio  del  relativo  corso  di
formazione professionale, ai partecipanti  del  concorso  di  cui  al
comma 1, lettera  a),  risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi
conseguiti.  Quelli  non  coperti  per  l'ammissione  al   corso   di
formazione  professionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di  formazione,
agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 
  6. I frequentatori che al termine dei corsi  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b),  abbiano  superato  l'esame  finale,  conseguono  la
nomina  ad  assistente  nell'ordine  determinato   dalla   rispettiva
graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data  di
conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso  di  cui  al
comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal  concorso  di
cui alla lettera b) del medesimo comma. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,
le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita'  di
svolgimento dei  corsi  di  formazione  professionale  successivi  ai
concorsi e i criteri per la  formazione  delle  graduatorie  di  fine
corso. 
 
          Nota all'art. 92:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.