Art. 97. 
Accesso  al  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti   direttori
                      amministrativo-contabili 
 
  1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma
6, del decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e  successive
modificazioni,  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
collaboratori  e  dei  sostituti  direttori  amministrativo-contabili
avviene: 
    a) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti  disponibili,
mediante pubblico  concorso  per  esami,  consistenti  in  due  prove
scritte e un colloquio, con facolta' di far  precedere  le  prove  di
esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei
test, il cui superamento  costituisce  requisito  essenziale  per  la
successiva partecipazione al concorso medesimo; 
    b) nel limite del cinquanta  per  cento  dei  posti  disponibili,
mediante  concorso  interno  per  titoli  di   servizio   ed   esami,
consistenti in due prove scritte e  in  un  colloquio,  riservato  al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla
data del  bando  di  indizione  del  concorso,  di  un'anzianita'  di
servizio non inferiore a sette anni, del  titolo  di  studio  di  cui
all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della  sanzione
pecuniaria. 
  2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, lettera b), a parita' di punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio  e  la
maggiore eta'. 
  3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo  periodo  di
prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma  1,  lettera  a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 
  4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti  dal  bando  di  concorso  e  tendenti  ad
accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere  le
funzioni previste. 
  5.  Possono  essere  nominati,  a   domanda,   vice   collaboratori
amministrativo-contabili  in   prova,   nell'ambito   delle   vacanze
organiche disponibili, il coniuge e i figli  superstiti,  nonche'  il
fratello, qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti  o  divenuti  permanentemente
inabili al servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,  purche'  siano  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98,  comma  1,  e  non  si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4. 
  6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e
ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora  unico  superstite,
degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o
divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la  composizione  delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio  massimo
da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione  della
graduatoria finale. 
 
          Note all'art. 97:
              - Per  il  testo  dell'art. 18, del decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.