Art. 98. 
Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile 
 
  1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili  di
cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene  mediante  pubblico
concorso  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti politici; 
    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo
i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
    d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario; 
    e) qualita' morali e  di  condotta  previste  dalle  disposizioni
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuate  le
tipologie dei titoli di  studio  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
richiesti per la partecipazione al concorso. 
  3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli  altri
titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente organizzati  o  che  hanno  riportato  condanna  a  pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione. 
  5. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice  collaboratori
amministrativo-contabili in prova. 
 
          Note all'art. 98:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.