IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria per il 2003, ed in particolare l'articolo 3; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato decreto ministeriale in data 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Imballaggi per le vendite al dettaglio 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma: a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacita' superiore a quelle massime consentite; b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrita' dopo la prima utilizzazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regolamento (CE) n. 1019/2002 e' pubblicato in GUCE n. L 155 del 14 giugno 2002. - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1, e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, Supplemento Ordinario. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario». «Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Nota all'art. 1: - Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004. (Omissis).