Art. 10. 
 
  1. All'articolo 18, comma 1,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 334, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
  «c-bis) fornisce al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio tutte le informazioni necessarie per le  comunicazioni  di
cui all'articolo 15, comma  3,  lettere  c)  e  c-bis),  nonche'  per
l'aggiornamento della banca dati di cui  all'articolo  15,  comma  4,
anche attraverso le procedure e  gli  standard  di  cui  all'articolo
6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.». 
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  vigente dell'art. 18, comma 1, del decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  18  (Competenze  della regione). - 1. La regione
          disciplina,  ai  sensi dell'art. 72 del decreto legislativo
          31 marzo   1998,   n.  112,  l'esercizio  delle  competenze
          amministrative  in  materia  di  incidenti rilevanti. A tal
          fine la regione:
                a) individua  le  autorita' competenti titolari delle
          funzioni  amministrative  e  dei  provvedimenti discendenti
          dall'istruttoria  tecnica  e  stabilisce  le  modalita' per
          l'adozione  degli stessi, prevedendo la semplificazione dei
          procedimenti   ed   il  raccordo  con  il  procedimento  di
          valutazione di impatto ambientale;
                b) definisce  le  modalita'  per il coordinamento dei
          soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando
          le  funzioni  dell'ARPA  con  quelle  del  comitato tecnico
          regionale  di  cui  all'art.  20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577, e degli altri
          organismi  tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonche', nel
          rispetto  di  quanto previsto all'art. 25, le modalita' per
          l'esercizio della vigilanza e del controllo;
                c) definisce   le   procedure  per  l'adozione  degli
          interventi  di  salvaguardia dell'ambiente e del territorio
          in  relazione  alla  presenza  di stabilimenti a rischio di
          incidente rilevante.
                c-bis) fornisce  al  Ministero  dell'ambiente e della
          tutela  del territorio tutte le informazioni necessarie per
          le  comunicazioni di cui all'art. 15, comma 3, lettere c) e
          c-bis), nonche' per l'aggiornamento della banca dati di cui
          all'art.  6-quater  del  decreto-legge  12 ottobre 2000, n.
          279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
          2000, n. 365.».