Art. 10. 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonche' per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».
Nota all'art. 10: - Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18 (Competenze della regione). - 1. La regione disciplina, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione: a) individua le autorita' competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalita' per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale; b) definisce le modalita' per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonche', nel rispetto di quanto previsto all'art. 25, le modalita' per l'esercizio della vigilanza e del controllo; c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'art. 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonche' per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».