Art. 11. 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile»; b) al comma 3, dopo le parole: «riveduto e aggiornato» sono inserite le seguenti parole: «previa consultazione della popolazione,»; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti.»; d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»; e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del 1998» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 20, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. (Omissis). 2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo, e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile; c) informare adeguatamente la popolazione e le autorita' locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario riveduto ed aggiornato previa consultazione della popolazione, nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente. 4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante. 4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti. 5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'art. 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello gia' emanato in precedenza. 6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di cui al comma 1. 6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimento di cui all'art. 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo art. 6 e all'art. 12. 7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».