Art. 11. 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b) dopo le  parole  «incidenti  rilevanti»
sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione
rafforzata negli  interventi  di  soccorso  con  l'organizzazione  di
protezione civile»; 
    b) al comma 3, dopo  le  parole:  «riveduto  e  aggiornato»  sono
inserite   le   seguenti   parole:   «previa   consultazione    della
popolazione,»; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Le linee guida di  cui  al  comma  4  sono  aggiornate  dal
Dipartimento  di  protezione  civile,  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a  cinque
anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti  normativi  e
delle  esigenze  evidenziate  dall'analisi  dei  piani  di  emergenza
esterna esistenti.»; 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le disposizioni di cui ai  precedenti  commi  si  applicano
anche  agli  stabilimenti  di  cui  all'articolo   6,   qualora   non
assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di
emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni  di  cui
al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»; 
    e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo  n.  112  del
1998» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le  procedure
di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.». 
 
          Nota all'art. 11:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   20,   del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. (Omissis).
              2.  Il  piano  di  cui al comma 1 deve essere elaborato
          tenendo  conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato
          IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
                a) controllare  e circoscrivere gli incidenti in modo
          da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
          per l'ambiente e per i beni;
                b) mettere   in   atto   le   misure  necessarie  per
          proteggere   l'uomo,  e  l'ambiente  dalle  conseguenze  di
          incidenti    rilevanti,    in   particolare   mediante   la
          cooperazione  rafforzata  negli  interventi di soccorso con
          l'organizzazione di protezione civile;
                c) informare   adeguatamente   la  popolazione  e  le
          autorita' locali competenti;
                d) provvedere  sulla  base delle disposizioni vigenti
          al  ripristino  e  al disinquinamento dell'ambiente dopo un
          incidente rilevante.
              3.  Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato,
          sperimentato e, se necessario riveduto ed aggiornato previa
          consultazione  della  popolazione, nei limiti delle risorse
          previste   dalla  legislazione  vigente,  dal  prefetto  ad
          intervalli  appropriati  e,  comunque,  non superiori a tre
          anni.  La  revisione  deve  tenere  conto  dei  cambiamenti
          avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei
          progressi  tecnici  e delle nuove conoscenze in merito alle
          misure  da  adottare  in caso di incidenti rilevanti; della
          revisione  del  piano viene data comunicazione al Ministero
          dell'ambiente.
              4.  Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
          d'intesa  con  la Conferenza unificata, per le finalita' di
          cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
          la   predisposizione   del   piano  di  emergenza  esterna,
          provvisorio  o  definitivo,  e per la relativa informazione
          alla  popolazione,  ferme  restando  le  attribuzioni delle
          amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti territoriali e
          locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento
          della  protezione  civile  verifica  che  l'attivazione del
          piano  avvenga  in maniera tempestiva da parte dei soggetti
          competenti  qualora  accada  un  incidente  rilevante  o un
          evento   incontrollato   di   natura   tale  che  si  possa
          ragionevolmente   prevedere   che   provochi  un  incidente
          rilevante.
              4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate
          dal  Dipartimento  di  protezione  civile,  d'intesa con la
          Conferenza  unificata,  ad  intervalli appropriati comunque
          non  superiori  a  cinque anni. L'aggiornamento deve tenere
          conto   dei   cambiamenti   normativi   e   delle  esigenze
          evidenziate  dall'analisi  dei  piani  di emergenza esterna
          esistenti.
              5.  Per  le  aree  ad  elevata  concentrazione  di  cui
          all'art.  13,  il  prefetto,  d'intesa con la regione e gli
          enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza
          esterno  dell'area  interessata;  fino  all'emanazione  del
          nuovo  piano  di emergenza esterno vale quello gia' emanato
          in precedenza.
              6.  Il  Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare,
          con  regolamento  da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma
          3,  della  legge  del  23 agosto  1988, n. 400, le forme di
          consultazione  della  popolazione sui piani di cui al comma
          1.
              6-bis. Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi si
          applicano  anche  agli  stabilimento  di  cui  all'art.  6,
          qualora  non  assoggettati  a  tali  disposizioni  a  norma
          dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla
          scorta  delle  informazioni  di  cui  al  medesimo art. 6 e
          all'art. 12.
              7.  Le  disposizioni  del  presente articolo restano in
          vigore  fino all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto
          legislativo  n.  112  del  1998,  fatta  eccezione  per  le
          procedure  di  adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e
          4-bis.».