Art. 12. 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, ultimo periodo, le  parole:  «viene  eventualmente
previsto» sono sostituite dalle seguenti parole: «e' previsto»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «5-bis.  Le  istruttorie  di  cui  ai  commi  2  e  3   comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni  contenuti
nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la  situazione  dello
stabilimento.». 
 
          Nota all'art. 12:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   21,   del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  21 (Procedura per la valutazione del rapporto di
          sicurezza).  - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione
          da  parte delle regioni della specifica disciplina prevista
          dall'art.   18,   a   svolgere   le   istruttorie  per  gli
          stabilimenti  soggetti  alla  presentazione del rapporto di
          sicurezza  ai  sensi  dell'art.  8  e  adotta  altresi'  il
          provvedimento conclusivo.
              2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto
          il  rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato
          il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria
          competenza  entro  il  termine  di  quattro mesi dall'avvio
          dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari
          sopralluoghi  ed  ispezioni,  fatte  salve  le  sospensioni
          necessarie  all'acquisizione di informazioni supplementari,
          che  non  possono  essere  comunque  superiori  a due mesi.
          Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria vengono indicate le
          valutazioni  tecniche  finali,  le  eventuali  prescrizioni
          integrative  e,  qualora le misure adottate dal gestore per
          la  prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano
          nettamente  insufficienti,  viene prevista la limitazione o
          il divieto di esercizio.
              3.   Per  i  nuovi  stabilimenti  o  per  le  modifiche
          individuate  con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato
          avvia  l'istruttoria  all'atto del ricevimento del rapporto
          preliminare   di   sicurezza.  Il  Comitato,  esaminato  il
          rapporto    preliminare    di   sicurezza,   effettuati   i
          sopralluoghi  eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
          nulla  osta  di  fattibilita',  eventualmente  condizionato
          ovvero,  qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare abbia
          rilevato  gravi  carenze  per quanto riguarda la sicurezza,
          formula  la  proposta  di  divieto  di  costruzione,  entro
          quattro  mesi  dal  ricevimento del rapporto preliminare di
          sicurezza,    fatte   salve   le   sospensioni   necessarie
          all'acquisizione   di   informazioni   supplementari,   non
          superiori  comunque  a due mesi. A seguito del rilascio del
          nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato
          il  rapporto  definitivo  di sicurezza relativo al progetto
          particolareggiato.   Il  Comitato,  esaminato  il  rapporto
          definitivo   di   sicurezza,   esprime  il  parere  tecnico
          conclusivo  entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto
          di  sicurezza,  comprensivo  dei  necessari sopralluoghi ed
          ispezioni.  Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria vengono
          indicate  le  valutazioni  tecniche  finali, le proposte di
          eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che
          il  gestore  intende  adottare  per  la  prevenzione  e  la
          riduzione   di  incidenti  rilevanti  risultino  nettamente
          inadeguate  ovvero  non siano state fornite le informazioni
          richieste, e' previsto il divieto di inizio di attivita'.
              4.  Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2
          e  3  vengono  trasmessi  al  Ministero  dell'ambiente,  al
          Ministero  dell'interno,  alla  regione,  al  prefetto,  al
          sindaco,   nonche',   per  l'applicazione  della  normativa
          antincendi,  al  Comando  provinciale  dei Vigili del fuoco
          competente per territorio.
              5.  Il  gestore  dello  stabilimento partecipa, anche a
          mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
          prevista  dal  presente  decreto.  La  partecipazione  puo'
          avvenire  attraverso  l'accesso agli atti del procedimento,
          la   presentazione  di  eventuali  osservazioni  scritte  e
          documentazioni   integrative,   la   presenza  in  caso  di
          ispezioni   o   sopralluoghi  nello  stabilimento.  Qualora
          ritenuto  necessario  dal  Comitato, il gestore puo' essere
          chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
              5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
          sopralluoghi  tesi a garantire che i dati e le informazioni
          contenuti  nel  rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
          la situazione dello stabilimento.».