Art. 13. 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
sono apportate te seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «all'articolo  8,  comma  10»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 9»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti
delle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, nella forma piu' idonea, a ogni persona ed a ogni struttura
frequentata dal pubblico che possono essere colpite da  un  incidente
rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui  all'articolo
2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni  e,  per  gli
stabilimenti di cui all'articolo  8,  devono  essere  aggiornate  dal
sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.». 
 
          Nota all'art. 13:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   22,   del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal precedente decreto, cosi' recita:
              «Art. 22 (Informazioni sulle misure di sicurezza). - 1.
          Le   informazioni  e  i  dati  relativi  agli  stabilimenti
          raccolti  dalle  autorita'  pubbliche  in  applicazione del
          presente  decreto  possono  essere  utilizzati solo per gli
          scopi per i quali sono stati richiesti.
              2.   La  regione  provvede  affinche'  il  rapporto  di
          sicurezza  di  cui  all'art.  8  e  lo  studio di sicurezza
          integrato  di  cui all'art. 13, comma 1, lettera b), numero
          2),  siano  accessibili  alla  popolazione  interessata. Il
          gestore  puo'  chiedere  alla  regione di non diffondere le
          parti del rapporto che contengono informazioni riservate di
          carattere  industriale,  commerciale  o  personale o che si
          riferiscono   alla   pubblica   sicurezza   o  alla  difesa
          nazionale.  In  tali  casi  la regione mette a disposizione
          della  popolazione la versione del rapporto di sicurezza di
          cui all'art. 8, comma 9.
              3.   E'   vietata   la  diffusione  dei  dati  e  delle
          informazioni  riservate  di  cui  al  comma  2, da parte di
          chiunque  ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo
          ufficio.
              4.  Il  comune,  ove  e'  localizzato  lo  stabilimento
          soggetto  a  notifica  porta  tempestivamente  a conoscenza
          della  popolazione  le  informazioni fornite dal gestore ai
          sensi dell'art. 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente
          comprensibili,   fermo   restando   che  tali  informazioni
          dovranno  includere  almeno  i  contenuti  minimi riportati
          nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa
          di cui all'allegato V.
              5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio,
          nei  limiti  delle risorse finanziarie, umane e strumentali
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la finanza pubblica, nella forma piu' idonea, a
          ogni  persona  ed a ogni struttura frequentata dal pubblico
          che  possono  essere  colpite  da  un  incidente  rilevante
          verificatosi  in  uno degli stabilimenti di cui all'art. 2.
          Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per
          gli   stabilimenti   di   cui  all'art.  8,  devono  essere
          aggiornate  dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui
          all'art. 21.
              6.   Le  informazioni  sulle  misure  di  sicurezza  da
          adottare  e  sulle  norme  di comportamento da osservare in
          caso  di  incidente  sono  comunque fornite dal comune alle
          persone  che  possono essere coinvolte in caso di incidente
          rilevante  verificatosi  in uno degli stabilimenti soggetti
          al  presente  decreto.  Tali  informazioni sono riesaminate
          ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno
          ogni  volta  che  intervenga  una  modifica  in conformita'
          all'art.   10.   Esse   devono   essere  permanentemente  a
          disposizione   del   pubblico.   L'intervallo   massimo  di
          ridiffusione  delle informazioni alla popolazione non puo',
          in nessun caso, essere superiore a cinque anni.».