Art. 14. 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo  puo'  accedere  a
qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti
necessari  e  quelli  indispensabili  per  la   relazione   di   fine
sopralluogo.». 
 
          Nota all'art. 14:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   24,   del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  24 (Accadimento di incidente rilevante). - 1. Al
          verificarsi di un incidente rilevante, il gestore e' tenuto
          a:
                a) adottare le misure previste dal piano di emergenza
          di cui all'art. 11;
                b) informare  il  prefetto,  il  sindaco,  il comando
          provinciale dei Vigili del fuoco il presidente della Giunta
          regionale  e il presidente dell'amministrazione provinciale
          comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
                  1) le circostanze dell'incidente;
                  2) le sostanze pericolose presenti;
                  3)  i  dati disponibili per valutare le conseguenze
          dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
                  4) le misure di emergenza adottate;
                  5)  le  informazioni  su  sulle misure previste per
          limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine
          ed evitare che esso si riproduca;
                c) aggiornare  le  informazioni  fornite,  qualora da
          indagini  piu'  approfondite emergessero nuovi elementi che
          modificano  le  precedenti  informazioni  o  le conclusioni
          tratte.
              2.   Il  prefetto  informa  immediatamente  i  Ministri
          dell'ambiente,   dell'interno   e   il  Dipartimento  della
          protezione   civile   nonche'  i  prefetti  delle  province
          limitrofe  che  potrebbero essere interessate dagli effetti
          dell'evento   e  dispone  per  l'attuazione  del  piano  di
          emergenza   esterna;  le  spese  relative  agli  interventi
          effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di
          rivalsa,   e   sono  fatte  salve  le  misure  assicurative
          stipulate.
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente,  non appena possibile,
          predispone  un sopralluogo ai fini della comunicazione alla
          Commissione  europea delle informazioni di cui all'art. 15,
          comma 3, lettera b).
              3-bis.  Il  personale  che effettua il sopralluogo puo'
          accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere
          i  documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per
          la relazione di fine sopralluogo.».