Art. 15. 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma  1  sono  svolte  al
fine di consentire un esame pianificato  e  sistematico  dei  sistemi
tecnici, organizzativi e di gestione  applicati  nello  stabilimento,
per garantire che il gestore possa comprovare di: 
    a) aver adottato misure adeguate, tenuto  conto  delle  attivita'
esercitate nello  stabilimento,  per  prevenire  qualsiasi  incidente
rilevante; 
    b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare  le  conseguenze  di
incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito; 
    c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto
ai  dati  e  alle  informazioni  contenuti  nell'ultimo  rapporto  di
sicurezza presentato.». 
 
          Nota all'art. 15:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   25,   del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  25  (Misure  di  controllo).  -  1. Le misure di
          controllo,   effettuate   ai   fini  dell'applicazione  del
          presente   decreto,   sulla   base   delle   disponibilita'
          finanziarie  previste  dalla  legislazione vigente, oltre a
          quelle   espletate   nell'ambito  delle  procedure  di  cui
          all'art.  21,  consistono in verifiche ispettive al fine di
          accertare  adeguatezza  della politica di prevenzione degli
          incidenti  rilevanti  posta  in  atto  dal  gestore  e  dei
          relativi sistemi di gestione della sicurezza.
              1-bis.  Le  verifiche  ispettive di cui al comma 1 sono
          svolte  al  fine  di  consentire  un  esame  pianificato  e
          sistematico   dei   sistemi  tecnici,  organizzativi  e  di
          gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il
          gestore possa comprovare di:
                a) aver  adottato misure adeguate, tenuto conto delle
          attivita'  esercitate  nello  stabilimento,  per  prevenire
          qualsiasi incidente rilevante;
                b) disporre   di  mezzi  sufficienti  a  limitare  le
          conseguenze   di   incidenti   rilevanti   all'interno   ed
          all'esterno del sito;
                c) non   avere   modificato   la   situazione   dello
          stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti
          nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.
              2.  Le  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma 1 sono
          effettuate,  sulla  base  delle  disponibilita' finanziarie
          previste  dalla  legislazione  vigente,  dalla  regione; in
          attesa  dell'attuazione del procedimento previsto dall'art.
          72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative
          agli  stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi
          del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 novembre 1997,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
          1998.
              3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte
          sulla  base  dei criteri stabiliti con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno,
          della   sanita'   e   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
          da  emanarsi  entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di
          ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e
          devono  essere  concepite  in  modo  da consentire un esame
          pianificato    e    sistematico    dei   sistemi   tecnici,
          organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
              4.  Il  sistema  delle  misure  di  controllo di cui al
          presente articolo comporta che:
                a) tutti   gli  stabilimenti  sono  sottoposti  a  un
          programma  di  controllo  con una periodicita' stabilita in
          base  a  una valutazione sistematica dei pericoli associati
          agli  incidenti  rilevanti  in uno specifico stabilimento e
          almeno  annualmente  per  gli  stabilimenti  soggetti  alla
          presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;
                b) dopo   ogni  controllo  deve  essere  redatta  una
          relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;
                c) i  risultati dei controlli possono essere valutati
          in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro
          un termine stabilito dall'autorita' di controllo.
              5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere
          al  gestore tutte le informazioni supplementari che servono
          per  effettuare  un'adeguata valutazione della possibilita'
          di  incidenti  rilevanti,  per  stabilire le probabilita' o
          l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente
          rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di
          emergenza esterno.
              6.  Fermo  restando  le  misure  di controllo di cui al
          comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni
          negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi del
          citato    decreto   5 novembre   1997,   usufruendo   delle
          disponibilita'   finanziarie  previste  dalla  legislazione
          vigente.».