Art. 15. 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di: a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito; c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.».
Nota all'art. 15: - Il testo vigente dell'art. 25, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 25 (Misure di controllo). - 1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui all'art. 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. 1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di: a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; b) disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito; c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato. 2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative agli stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998. 3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento. 4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta che: a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicita' stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8; b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente; c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorita' di controllo. 5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilita' o l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno. 6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente.».