Art. 16. 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25,»; b) al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate; c) al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6».
Nota all'art. 16: - Il testo vigente dell'art. 27, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 27 (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'art. 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o di redigere il documento di cui all'art. 7 entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno. 2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'art. 6, comma 5, e' punito con l'arresto fino a tre mesi. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, o che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni. 4. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, l'autorita' preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorita' preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso. 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'art. 7, comma 2, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 6. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'art. 10, il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o il documento di cui all'art. 7, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi. 7. Il gestore che non effettua tali adempimenti di cui all'art. 11, all'art. 12, comma 2, e all'art. 14, comma 6, e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 8. Alla violazione di cui all'art. 22, comma 3, si applica la pena prevista all'art. 623 del codice penale.».