Art. 16. 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 3  e  4,  dopo  le  parole  «nelle  eventuali  misure
integrative prescritte dall'autorita' competente»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche a seguito  di  controlli  ai  sensi  dell'articolo
25,»; 
    b) al comma  7,  le  parole:  «all'articolo  5,  comma  3,»  sono
eliminate; 
    c) al comma  7,  le  parole:  «all'articolo  14,  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6». 
 
          Nota all'art. 16:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   27,   del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  27  (Sanzioni).  -  1.  Il gestore che omette di
          presentare  la  notifica  di  cui all'art. 6, comma 1, o il
          rapporto  di  sicurezza  di cui all'art. 8 o di redigere il
          documento  di  cui  all'art. 7 entro i termini previsti, e'
          punito con l'arresto fino a un anno.
              2.  Il  gestore  che  omette  di  presentare  la scheda
          informativa  di  cui  all'art.  6,  comma  5, e' punito con
          l'arresto fino a tre mesi.
              3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
          gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel
          rapporto  di sicurezza o nelle eventuali misure integrative
          prescritte  dall'autorita'  competente,  anche a seguito di
          controlli  ai  sensi  dell'art.  25, o che non adempie agli
          obblighi  previsti  dall'art.  24,  comma 1, per il caso di
          accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto
          da sei mesi a tre anni.
              4.  Fatti  salvi  i  casi  di  responsabilita'  penale,
          qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto
          di  sicurezza  o  che  non  siano  rispettate  le misure di
          sicurezza  previste  nel  rapporto o nelle eventuali misure
          integrative  prescritte  dall'autorita' competente, anche a
          seguito  di  controlli  ai  sensi dell'art. 25, l'autorita'
          preposta  al  controllo  diffida  il gestore ad adottare le
          necessarie  misure,  dandogli  un  termine  non superiore a
          sessanta  giorni,  prorogabile  in  caso  di  giustificati,
          comprovati  motivi.  In  caso  di  mancata  ottemperanza e'
          ordinata   la   sospensione  dell'attivita'  per  il  tempo
          necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni
          indicate  e,  comunque,  per un periodo non superiore a sei
          mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione,
          continui   a   non  adeguarsi  alle  prescrizioni  indicate
          l'autorita'  preposta al controllo ordina la chiusura dello
          stabilimento  o,  ove  possibile, di un singolo impianto di
          una parte di esso.
              5.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
          gestore  che  non  attua  il  sistema  di  gestione  di cui
          all'art. 7, comma 2, e' punito con l'arresto da tre mesi ad
          un anno.
              6. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'art.
          10,  il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  all'art.  8 o il
          documento  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e'  punito con
          l'arresto fino a tre mesi.
              7.  Il gestore che non effettua tali adempimenti di cui
          all'art.  11, all'art. 12, comma 2, e all'art. 14, comma 6,
          e'   tenuto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  lire  trenta  milioni  a  lire  centottanta
          milioni.
              8.  Alla  violazione  di  cui  all'art. 22, comma 3, si
          applica la pena prevista all'art. 623 del codice penale.».