Art. 19. 
 
  1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
il punto IV B e' sostituito dal seguente: 
  «B. Valutazione dell'ampiezza e della  gravita'  delle  conseguenze
degli incidenti rilevanti identificati, nonche'  piante,  immagini  o
adeguata cartografia delle zone suscettibili  di  essere  colpite  da
siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.». 
 
          Nota all'art. 19:
              - Il   testo  vigente  dell'allegato  II,  del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:

                                                         «Allegato II

          Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto
                        di sicurezza di cui all'art. 8

          I.    Informazioni    sul    sistema    di    gestione    e
          sull'organizzazione  dello  stabilimento  in relazione alla
          prevenzione degli incidenti rilevanti.

              Queste  informazioni  devono tener conto degli elementi
          di cui all'allegato III.

          II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento.

              A.  Descrizione  del  sito  e del relativo ambiente, in
          particolare   posizione   geografica,  dati  meteorologici.
          Geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia.
              B.  Identificazione degli impianti e di altre attivita'
          dello  stabilimento che potrebbero presentare un rischio di
          incidente rilevante.
              C.  Descrizione  delle  zone in cui puo' verificarsi un
          incidente rilevante.

          III. Descrizione dell'impianto.

              A.  Descrizione delle principali attivita' e produzioni
          delle  parti  dello  stabilimento  importanti  dal punto di
          vista  della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti
          rilevanti   e   delle  condizioni  in  cui  tale  incidente
          rilevante  potrebbe  prodursi, corredata di una descrizione
          delle misure preventive previste.
              B.  Descrizione  dei  processi,  in  particolare  delle
          modalita' operative.
              C. Descrizione delle sostanze pericolose:
                1)   l'inventario   delle  sostanze  pericolose,  che
          include:
                  -   identificazione   delle   sostanze  pericolose:
          denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la
          nomenclatura dell'IUPAC;
                  -   quantita'   massima   di   sostanze  pericolose
          effettivamente presente o possibile;
                2)  caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche
          e  indicazione  dei  pericoli, sia immediati che differiti,
          per l'uomo o l'ambiente;
                3)   proprieta'  fisiche  o  chimiche  in  condizioni
          normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.

          IV.  Identificazione  e  analisi  dei rischi di incidenti e
          metodi di prevenzione.

              A.  Descrizione  dettagliata  dei possibili sviluppi di
          eventuali  incidenti  rilevanti e delle loro probabilita' o
          delle  condizioni in cui possono prodursi, corredata di una
          sintesi  degli  eventi  che  possono  svolgere un ruolo nel
          determinare  tali  sviluppi,  con  cause  interne o esterne
          all'impianto;
              B.  Valutazione  dell'ampiezza  e  della gravita' delle
          conseguenze  degli  incendi rilevanti identificati, nonche'
          piante,   immagini   o   adeguata  cartografia  delle  zone
          suscettibili   di  essere  colpite  da  siffatti  incidenti
          derivanti dallo stabilimento.
              C.   Descrizione   dei   parametri   tecnici   e  delle
          attrezzature  utilizzate  per  garantire la sicurezza degli
          impianti.

          V.  Misure  di  protezione  e di intervento per limitare le
          conseguenze di un incidente.

              A.  Descrizione dei dispositivi installati per limitare
          le conseguenze di un incidente rilevante.
              B.  Organizzazione  della  procedura  di  allarme  e di
          intervento.
              C.  Descrizione  dei  mezzi,  interni  o  esterni,  che
          possono essere mobilitati.
              D.  Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C
          necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno
          previsto all'art. 11.».