Art. 2. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 3 e' abrogato.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Obblighi generali del gestore). - 1. Il gestore e' tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente. 2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' inferiori a quelle indicate nell'allegato I, oltre a quanto previsto al comma 1, e' altresi' tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998. 3. (Abrogato)».