Art. 2. 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,
il comma 3 e' abrogato. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo  n.  334 del 1999, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  5  (Obblighi  generali  del  gestore).  -  1. Il
          gestore  e'  tenuto  a  prendere  tutte  le misure idonee a
          prevenire   gli   incidenti  rilevanti  e  a  limitarne  le
          conseguenze  per  l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei
          principi  del presente decreto e delle normative vigenti in
          materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della
          popolazione e dell'ambiente.
              2.  Il  gestore  degli  stabilimenti industriali di cui
          all'allegato  A in cui sono presenti sostanze pericolose in
          quantita'  inferiori  a  quelle  indicate  nell'allegato I,
          oltre  a  quanto  previsto al comma 1, e' altresi' tenuto a
          provvedere   all'individuazione  dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti,  integrando  il  documento  di  valutazione  dei
          rischi  di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626,  e  successive modifiche ed integrazioni; all'adozione
          delle  appropriate  misure di sicurezza e all'informazione,
          alla  formazione,  all'addestramento ed all'equipaggiamento
          di  coloro  che  lavorano in situ come previsto dal decreto
          del  Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
              3. (Abrogato)».