Art. 20. 
 
  1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto i) della lettera c) e' sostituito dal seguente: 
    «i) organizzazione  e  personale:  ruoli  e  responsabilita'  del
personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante  ad
ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in
materia  di  formazione  del   personale   e   relativa   attuazione;
coinvolgimento  dei   dipendenti   e   del   personale   di   imprese
subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»; 
    b) il punto v) della lettera c) e' sostituito dal seguente: 
      «v) pianificazione di emergenza: adozione  e  attuazione  delle
procedure per identificare le  prevedibili  situazioni  di  emergenza
tramite  un'analisi  sistematica,  per  elaborare,   sperimentare   e
riesaminare i piani di  emergenza  in  modo  da  far  fronte  a  tali
situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica  al
personale interessato. Tale formazione riguarda  tutto  il  personale
che lavora nello stabilimento, compreso il personale  interessato  di
imprese subappaltatrici;». 
 
          Nota all'art. 20:
              - Il  testo  vigente  dell'allegato  III,  del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:

                                                        «Allegato III

          Principi previsti all'art. 7 e informazioni di cui all'art.
          8,  relativi  al  sistema  di gestione e all'organizzazione
          dello   stabilimento   ai   fini  della  prevenzione  degli
                             incidenti rilevanti.

              Ai  fini  dell'attuazione della politica di prevenzione
          degli  incidenti  rilevanti e del sistema di gestione della
          sicurezza   elaborati  dal  gestore,  si  tiene  conto  dei
          seguenti  elementi. Le disposizioni enunciate nel documento
          di  cui  all'art.  7  dovrebbero  essere  proporzionate  ai
          pericoli    di   incidenti   rilevanti   presentati   dallo
          stabilimento:
                a) la   politica   di   prevenzione  degli  incidenti
          rilevanti  dovra'  essere definita per iscritto e includere
          gli  obiettivi  generali  e  i  principi  di intervento del
          gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di
          incidenti rilevanti;
                b) il  sistema  di  gestione  della  sicurezza dovra'
          integrare  la  parte  del  sistema di gestione generale che
          comprende struttura organizzativa, responsabilita', prassi,
          procedure,  procedimenti  e risorse per la determinazione e
          l'attuazione  della politica di prevenzione degli incidenti
          rilevanti;
                c) il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  si fa
          carico delle seguenti gestioni:
                i) organizzazione     e     personale:     ruoli    e
          responsabilita'  del  personale  addetto  alla gestione dei
          rischi    di    incidente   rilevante   ad   ogni   livello
          dell'organizzazione.  Identificazione  delle  necessita' in
          materia  di formazione del personale e relativa attuazione;
          coinvolgimento  dei  dipendenti  e del personale di imprese
          subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;
                ii) identificazione   e   valutazione   dei  pericoli
          rilevanti:   adozione   e  applicazione  di  procedure  per
          l'identificazione   sistematica   dei   pericoli  rilevanti
          derivanti  dall'attivita'  normale  o anomala e valutazione
          della relativa probabilita' e gravita';
                iii) controllo  operativo: adozione e applicazione di
          procedure  e  istruzioni  per  l'esercizio in condizioni di
          sicurezza,   inclusa  la  manutenzione  dell'impianto,  dei
          processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee;
                iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione
          di   procedure   per  la  programmazione  di  modifiche  da
          apportare  agli  impianti  o  depositi  esistenti  o per la
          progettazione di nuovi impianti: processi o depositi;
                v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione
          delle  procedure per identificare le prevedibili situazioni
          di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare,
          sperimentare  e riesaminare i piani di emergenza in modo da
          far  fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire
          una  formazione  specifica  al  personale interessato. Tale
          formazione  riguarda  tutto  il  personale che lavora nello
          stabilimento,  compreso il personale interessato di imprese
          subappaltatrici;
                vi) controllo    delle    prestazioni:   adozione   e
          applicazione  di  procedure  per  la  valutazione  costante
          dell'osservanza  degli  obiettivi fissati dalla politica di
          prevenzione  degli  incidenti  rilevanti  e  dal sistema di
          gestione  della  sicurezza  adottati  dal  gestore e per la
          sorveglianza  e  l'adozione di azioni correttive in caso di
          inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di
          notifica   del  gestore  in  caso  di  incidenti  rilevanti
          verificatisi  o  di quelli evitati per poco, soprattutto se
          dovuti  a  carenze  delle  misure  di  protezione,  la loro
          analisi   e   azioni   conseguenti  intraprese  sulla  base
          dell'esperienza acquisita;
                vii) controllo  e  revisione: adozione e applicazione
          di    procedure   relative   alla   valutazione   periodica
          sistematica  della  politica di prevenzione degli incidenti
          rilevanti  e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di
          gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo
          aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e
          del  sistema  di  gestione  della  sicurezza da parte della
          direzione.».