Art. 23. 1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»: a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto articolo 7, comma 2; d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della salute, delle attivita' produttive e per i beni e le attivita' culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano inoltre: a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante; b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno; c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.
Note all'art. 23: - Per il decreto legislativo 7 agosto 1999, n. 334, vedi note alle premesse. - Gli articoli 6, comma 2 e 5, 7, comma 1 e 2, 8, comma 1, 11, 2, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' recitano: «Art. 6 (Notifica). - 1. (Omissis). 2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni: a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento; b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo; c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a); d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e la loro forma fisica; e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o del deposito; f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze. 3.-4. (Omissis). 5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V. 6. (Omissis). «Art. 7 ( Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti). - 1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III. 3.-5. (Omissis).». «Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 2.-11. (Omissis).». «Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini: a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attivita'; b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia' assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita' locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante. 4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'art. 20 secondo la rispettiva competenza. 5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento.». - Per l'art. 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, vedi note all'art. 8. «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I. 2.-5. (Omissis).». - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».