Art. 23. 
 
  1. I gestori degli stabilimenti che,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  assoggettati  alle
disposizioni del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»: 
    a) inviano la notifica di cui  all'articolo  6,  comma  2,  e  la
scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma  5,  del  decreto
legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai  soggetti  indicati  allo
stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; 
    b) redigono il documento di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni  caso,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    c)  attuano  il  Sistema  di  gestione  della  sicurezza  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto  legislativo  n.  334  del  1999
tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto  articolo
7, comma 2; 
    d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8,  comma
1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni
caso, entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
    e)  predispongono  il  Piano  di   emergenza   interno   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo n.  334  del  1999  nei  modi
stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e,  in  ogni  caso,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11,  comma  4,
del decreto legislativo n. 334 del  1999  nei  modi  stabiliti  dallo
stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso,  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai  soggetti
individuati dallo stesso comma 4, nonche' al Comando provinciale  dei
Vigili del fuoco competente del territorio. 
  2. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 334 del 1999,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  dell'interno,  della
salute, delle attivita' produttive  e  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, previa espressa intesa con  la  Conferenza  unificata,  da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  sono  adottate  linee  guida  in  materia  di  assetto  del
territorio, per  la  formazione  degli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale e delle relative procedure  di  attuazione
per le zone interessate dagli stabilimenti  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  334  del  1999,  ad
integrazione dei requisiti  minimi  di  sicurezza  stabiliti  con  il
decreto adottato ai sensi dell'articolo 14,  comma  1,  dello  stesso
decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono  conto
della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra  gli
stabilimenti  e  le  zone  residenziali,  gli  edifici  e   le   zone
frequentate dal pubblico, le vie di  trasporto  principali,  le  aree
ricreative  e  le  aree   di   particolare   interesse   naturale   o
particolarmente sensibili dal punto di vista  naturale,  nonche'  tra
gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi
del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ed  individuano
inoltre: 
    a) gli elementi che devono essere tenuti  in  considerazione  nel
quadro  conoscitivo  relativo  allo  stato  del   territorio,   delle
componenti  ambientali  e  dei  beni   culturali   e   paesaggistici,
interessati da potenziali scenari di incidente rilevante; 
    b) i criteri per l'eventuale adozione  da  parte  delle  regioni,
nell'ambito degli strumenti di  governo  del  territorio,  di  misure
aggiuntive di sicurezza e di tutela delle  persone  e  dell'ambiente,
anche tramite interventi sugli immobili e sulle  aree  potenzialmente
interessate da scenari di danno; 
    c)  i  criteri  per  la  semplificazione  e  l'unificazione   dei
procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,  ai  fini
del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio  di  incidente
rilevante. 
 
          Note all'art. 23:
              - Per  il  decreto  legislativo  7 agosto 1999, n. 334,
          vedi note alle premesse.
              - Gli articoli 6, comma 2 e 5, 7, comma 1 e 2, 8, comma
          1,  11,  2, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n. 334, cosi' recitano:
              «Art. 6 (Notifica). - 1. (Omissis).
              2.    La    notifica,    sottoscritta    nelle    forme
          dell'autocertificazione  con  le  modalita'  e  gli effetti
          della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche,
          deve contenere le seguenti informazioni:
                a) il  nome  o  la  ragione  sociale  del  gestore  e
          l'indirizzo completo dello stabilimento;
                b)   la   sede   o  il  domicilio  del  gestore,  con
          l'indirizzo completo;
                c) il  nome  o la funzione della persona responsabile
          dello  stabilimento,  se  diversa  da  quella  di  cui alla
          lettera a);
                d) le   notizie  che  consentano  di  individuare  le
          sostanze  pericolose o la categoria di sostanze pericolose,
          la loro quantita' e la loro forma fisica;
                e) l'attivita',  in corso o prevista, dell'impianto o
          del deposito;
                f) l'ambiente     immediatamente    circostante    lo
          stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
          causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
              3.-4. (Omissis).
              5.  Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al
          comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al
          sindaco   e   al  prefetto  competenti  per  territorio  le
          informazioni di cui all'allegato V.
              6. (Omissis).
              «Art.  7  (  Politica  di  prevenzione  degli incidenti
          rilevanti).   -   1.   Al   fine   di  promuovere  costanti
          miglioramenti   della  sicurezza  e  garantire  un  elevato
          livello  di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi,
          strutture  e  sistemi  di  gestione appropriati, il gestore
          degli  stabilimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  deve
          redigere,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, un documento che definisce la propria
          politica   di   prevenzione   degli   incidenti  rilevanti,
          allegando   allo   stesso   il   programma   adottato   per
          l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
              2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  i  gestori degli stabilimenti esistenti
          alla  data di entrata in vigore del presente decreto devono
          attuare  il  sistema  di  gestione  della sicurezza, previa
          consultazione  del rappresentante della sicurezza di cui al
          decreto   legislativo   n.   626  del  1994,  e  successive
          modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.
              3.-5. (Omissis).».
              «Art.   8   (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.  Per  gli
          stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in
          quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate
          nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'
          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
              2.-11. (Omissis).».
              «Art.  11  (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti
          gli  stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il
          gestore  e'  tenuto a predisporre, previa consultazione del
          personale  che  lavora  nello  stabilimento,  il  piano  di
          emergenza   interno  da  adottare  nello  stabilimento  nei
          seguenti termini:
                a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  di iniziare
          l'attivita';
                b) per   gli   stabilimenti   esistenti,  non  ancora
          soggetti  al decreto del Presidente della Repubblica n. 175
          del  1988,  entro  due anni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto;
                c) per   gli  altri  stabilimenti  preesistenti  gia'
          assoggettati  alla  disciplina  prevista  dal  decreto  del
          Presidente  della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto.
              2.  Il piano di emergenza interno deve contenere almeno
          le  informazioni  di  cui  all'allegato  IV, punto 1, ed e'
          predisposto allo scopo di:
                a) controllare  e circoscrivere gli incidenti in modo
          da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
          per l'ambiente e per le cose;
                b)   mettere   in   atto  le  misure  necessarie  per
          proteggere   l'uomo   e  l'ambiente  dalle  conseguenze  di
          incidenti rilevanti;
                c) informare   adeguatamente   i   lavoratori   e  le
          autorita' locali competenti;
                d) provvedere  al  ripristino  e  al  disinquinamento
          dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
              3.   Il   piano   di   emergenza  interno  deve  essere
          riesaminato,  sperimentato  e,  se  necessario, riveduto ed
          aggiornato  dal gestore, previa consultazione del personale
          che  lavora  nello stabilimento, ad intervalli appropriati,
          e,  comunque,  non  superiori a tre anni. La revisione deve
          tenere  conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e
          nei  servizi  di  emergenza,  dei progressi tecnici e delle
          nuove  conoscenze in merito alle misure da adottare in caso
          di incidente rilevante.
              4.  Il  gestore  deve  trasmettere  al  prefetto e alla
          provincia,  entro  gli  stessi  termini  di cui al comma 1,
          tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
          emergenza   di   cui  all'art.  20  secondo  la  rispettiva
          competenza.
              5.  Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          del  23 agosto  1988,  n.  400,  a disciplinare le forme di
          consultazione,  di  cui  ai  commi 1 e 3, del personale che
          lavora nello stabilimento.».
              - Per  l'art.  14  del  decreto  legislativo n. 334 del
          1999, vedi note all'art. 8.
              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
          decreto  si  applica agli stabilimenti in cui sono presenti
          sostanze  pericolose  in  quantita'  uguali  o  superiori a
          quelle indicate nell'allegato I.
              2.-5. (Omissis).».
              -  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».