Art. 3. 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto»,  sono  inserite  le
seguenti: «; al Comando provinciale dei Vigili del  fuoco  competente
per territorio»; 
    b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate; 
    c)  al  comma  3  le  parole:  «dal  recepimento  delle  relative
disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il
termine stabilito dalla  disciplina  di  recepimento  delle  relative
disposizioni comunitarie»; 
    d) il comma e' sostituito dal seguente: 
  «4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto  o  del  deposito,
ovvero nel  caso  di  aumento  significativo  della  quantita'  e  di
modifica significativa  della  natura  o  dello  stato  fisico  delle
sostanze pericolose presenti, o  di  modifica  dei  processi  che  le
impiegano, o di  modifica  dello  stabilimento  o  dell'impianto  che
potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di  rischio  ai
sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle
informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna  tempestivamente,
nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1  e
la scheda di cui all'allegato V»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma  2,  invia
al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  alla
regione, alla  provincia,  al  sindaco,  al  prefetto,  al  Comitato,
nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco,  competenti  per
territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»; 
    f) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il  gestore  che
ha realizzato modifiche con  aggravio  del  preesistente  livello  di
rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi  per  lo
stabilimento  stesso  ai   sensi   del   presente   decreto,   previo
conseguimento delle previste autorizzazioni, prima  dell'avvio  delle
attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica  di  cui
al comma 1.». 
 
          Nota all'art. 3:
              - Il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo
          17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
          decreto cosi' recita:
              «Art.  6 (Notifica). - 1. Il gestore degli stabilimenti
          di  cui  all'art.  2, comma 1, oltre a quanto disposto agli
          articoli 7  e  8,  e'  obbligato a trasmettere al Ministero
          dell'ambiente,  alla regione, alla provincia, al comune, al
          prefetto;  al  Comando  provinciale  dei  vigili  del fuoco
          competente  per territorio; e al Comitato tecnico regionale
          o  interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
          di  cui  all'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  integrato  ai sensi
          dell'art.  19  e  d'ora  in avanti denominato Comitato, una
          notifica entro i seguenti termini:
                a) centottanta   giorni   prima   dell'inizio   della
          costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
                b) entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
              2.    La    notifica,    sottoscritta    nelle    forme
          dell'autocertificazione  con  le  modalita'  e  gli effetti
          della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche,
          deve contenere le seguenti informazioni:
                a) il  nome  o  la  ragione  sociale  del  gestore  e
          l'indirizzo completo dello stabilimento;
                b) la   sede   o   il   domicilio  del  gestore,  con
          l'indirizzo completo;
                c) il  nome  o la funzione della persona responsabile
          dello  stabilimento,  se  diversa  da  quella  di  cui alla
          lettera a);
                d) le   notizie  che  consentano  di  individuare  le
          sostanze  pericolose o la categoria di sostanze pericolose,
          la loro quantita' e la loro forma fisica;
                e) l'attivita',  in corso o prevista, dell'impianto o
          del deposito;
                f) l'ambiente     immediatamente    circostante    lo
          stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
          causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
              3.  Il  gestore  degli stabilimenti che, per effetto di
          modifiche  all'allegato  I,  o  per  effetto  di  modifiche
          tecniche  disposte con il decreto di cui all'art. 15, comma
          2,  o  per  effetto  di  mutamento della classificazione di
          sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del
          presente  decreto  deve  espletare i prescritti adempimenti
          entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore delle
          suddette  modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla
          disciplina   di  recepimento  delle  relative  disposizioni
          comunitarie.
              4.  In  caso di chiusura definitiva dell'impianto o del
          deposito,  ovvero  nel  caso di aumento significativo della
          quantita'  e di modifica significativa della natura o dello
          stato  fisico  delle  sostanze  pericolose  presenti,  o di
          modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello
          stabilimento   o   dell'impianto  che  potrebbe  costituire
          aggravio  del  preesistente livello di rischio ai sensi del
          decreto  di  cui  all'art.  10, nonche' di variazioni delle
          informazioni  di  cui  al  comma  2,  il  gestore  aggiorna
          tempestivamente,  nelle  forme  dell'autocertificazione, la
          notifica  di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato
          V.
              5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma
          2,  invia  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
          territorio,  alla  regione,  alla provincia, al sindaco, al
          prefetto,  al  Comitato, nonche' al Comando provinciale dei
          Vigili   del   fuoco,   competenti   per   territorio,   le
          informazioni di cui all'allegato V.
              6.  Il  gestore  degli  stabilimenti di cui all'art. 2,
          comma  1,  puo' allegare alla notifica di cui al comma 2 le
          certificazioni  o  autorizzazioni  previste dalla normativa
          vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
          eventualmente predisposto in base a regolamenti comu-nitari
          volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del
          Consiglio,  del  29 giugno  1993,  sull'adesione volontaria
          delle   imprese   del  settore  industriale  a  un  sistema
          comunitario  di  ecogestione  e  audit.  e  norme  tecniche
          internazionali.
              6-bis.  Il  gestore  di un nuovo stabilimento ovvero il
          gestore  che  ha  realizzato  modifiche  con  aggravio  del
          preesistente  livello  di  rischio ovvero modifiche tali da
          comportare  obblighi  diversi per lo stabilimento stesso ai
          sensi  del  presente  decreto,  previo  conseguimento delle
          previste  autorizzazioni,  prima dell'avvio delle attivita'
          ne  da'  comunicazione ai destinatari della notifica di cui
          al comma 1.».