Art. 3. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le seguenti: «; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio»; b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate; c) al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie»; d) il comma e' sostituito dal seguente: «4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantita' e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»; f) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.».
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 6 (Notifica). - 1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, e' obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto; al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'art. 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini: a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi; b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti. 2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni: a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento; b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo; c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a); d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e la loro forma fisica; e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o del deposito; f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze. 3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie. 4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantita' e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'art. 10, nonche' di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V. 5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V. 6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, puo' allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comu-nitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. e norme tecniche internazionali. 6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.».