Art. 4. 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1  contiene  almeno  i
dati di cui all'allegato II ed indica, tra  l'altro,  il  nome  delle
organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di
sicurezza contiene inoltre  l'inventario  aggiornato  delle  sostanze
pericolose presenti nello stabilimento, nonche' le  informazioni  che
possono consentire di prendere decisioni in  merito  all'insediamento
di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti gia' esistenti.»; 
    b) al comma  4  le  parole:  «nonche'  della  relazione  prevista
all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo
          17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.   8   (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.  Per  gli
          stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in
          quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate
          nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'
          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
              2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
          previsto  all'art.  7,  comma  1, e' parte integrante, deve
          evidenziare che:
                a) e'  stato  adottato  il  sistema di gestione della
          sicurezza;
                b) i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati
          individuati  e sono state adottate le misure necessarie per
          prevenirli  e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
          l'ambiente;
                c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
          manutenzione  di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento,  che  hanno  un  rapporto  con  i pericoli di
          incidenti  rilevante  nello  stesso,  sono sufficientemente
          sicuri  e  affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
          14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
                d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni
          e  sono  stati  forniti  all'autorita'  competente  di  cui
          all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
          d'emergenza   esterno   al   fine  di  prendere  le  misure
          necessarie in caso di incidente rilevante.
              3.  Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
          almeno  i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica, tra
          l'altro,  il  nome  delle  organizzazioni partecipanti alla
          stesura  del  rapporto.  Il  rapporto di sicurezza contiene
          inoltre  l'inventario  aggiornato delle sostanze pericolose
          presenti  nello  stabilimento,  nonche' le informazioni che
          possono   consentire   di   prendere  decisioni  in  merito
          all'insediamento  di  nuovi stabilimenti o alla costruzione
          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente di
          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  sanita' e
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          la  Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo le
          indicazioni  dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
          previsto  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per  la  redazione  del rapporto di sicurezza i criteri per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi  di  incidenti,  nonche'  i criteri di valutazione del
          rapporto  medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali decreti
          valgono,  in  quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
          decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi  dell'art. 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
          175, e successive modifiche.
              5.-11. (Omissis).».