Art. 5. 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i commi 3 e 4 sono abrogati.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). - 1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'art. 8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui all'art. 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorita' di cui all'art. 21, comma 1, un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non puo' essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilita'. 2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorita' di cui all'art. 21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare. 3.-4. (Abrogati).».