Art. 5. 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i
commi 3 e 4 sono abrogati. 
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
          legislativo  n.  334 del 1999, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  9 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). -
          1.  Chiunque  intende  realizzare uno degli stabilimenti di
          cui  all'art.  8,  comma  1,  prima  di  dare  inizio  alla
          costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni
          previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla
          osta  di  fattibilita'  di  cui all'art. 21, comma 3; a tal
          fine,  fa pervenire all'autorita' di cui all'art. 21, comma
          1,  un  rapporto  preliminare  di sicurezza. La concessione
          edilizia  non  puo' essere rilasciata in mancanza del nulla
          osta di fattibilita'.
              2.  Prima  di dare inizio all'attivita', il gestore, al
          fine  di  ottenere  il  parere tecnico conclusivo, presenta
          all'autorita'  di  cui all'art. 21, comma 1, il rapporto di
          sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.
              3.-4. (Abrogati).».