Art. 6. 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
ai commi 1, alinea, 3 e 5, dopo  le  parole:  «personale  che  lavora
nello stabilimento,» sono inserite  le  seguenti:  «ivi  compreso  il
personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,». 
 
          Nota all'art. 6:
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  11,  del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  11  (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti
          gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8, il
          gestore  e'  tenuto a predisporre, previa consultazione del
          personale  che  lavora  nello  stabilimento ivi compreso il
          personale  di  imprese  subappaltatrici a lungo termine, il
          piano  di  emergenza interno da adottare nello stabilimento
          nei seguenti termini:
                a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  di iniziare
          l'attivita';
                b) per   gli   stabilimenti   esistenti,  non  ancora
          soggetti  al decreto del Presidente della Repubblica n. 175
          del  1988,  entro  due anni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto;
                c) per   gli  altri  stabilimenti  preesistenti  gia'
          assoggettati  alla  disciplina  prevista  dal  decreto  del
          Presidente  della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto.
              2.  Il piano di emergenza interno deve contenere almeno
          le  informazioni  di  cui  all'allegato  IV, punto 1, ed e'
          predisposto allo scopo di:
                a) controllare  e circoscrivere gli incidenti in modo
          da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
          per l'ambiente e per le cose;
                b) mettere   in   atto   le   misure  necessarie  per
          proteggere   l'uomo   e  l'ambiente  dalle  conseguenze  di
          incidenti rilevanti;
                c) informare   adeguatamente   i   lavoratori   e  le
          autorita' locali competenti;
                d) provvedere  al  ripristino  e  al  disinquinamento
          dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
              3.   Il   piano   di   emergenza  interno  deve  essere
          riesaminato,  sperimentato  e,  se  necessario, riveduto ed
          aggiornato  dal gestore, previa consultazione del personale
          che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
          imprese  subappaltatrici  a  lungo  termine,  ad intervalli
          appropriati,  e,  comunque,  non  superiori  a tre anni. La
          revisione  deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
          stabilimento  e  nei  servizi  di  emergenza, dei progressi
          tecnici  e  delle nuove conoscenze in merito alle misure da
          adottare in caso di incidente rilevante.
              4.  Il  gestore  deve  trasmettere  al  prefetto e alla
          provincia,  entro  gli  stessi  termini  di cui al comma 1,
          tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
          emergenza   di   cui  all'art.  20  secondo  la  rispettiva
          competenza.
              5.  Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          del  23 agosto  1988,  n.  400,  a disciplinare le forme di
          consultazione,  di  cui  ai  commi 1 e 3, del personale che
          lavora  nello  stabilimento,  ivi  compreso il personale di
          imprese subappaltatrici a lungo termine.».