Art. 7. 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono: a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione; b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni. 2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che: a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a); b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).».
Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 12, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12 (Effetto domino). - 1. In attesa di quanto previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'art. 6 e dell'art. 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi. 2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 20. 2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono: a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione; b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni. 2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che: a) avvenga lo scambio, tra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a); b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).». Nota all'art. 8 - Il testo vigente dell'art. 14, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14 (Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessita' di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonche' degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 1; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante e' approvata in base alle procedure individuate dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma 2, previo parere tecnico dell'autorita' competente di cui all'art. 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali. 4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorita' competente di cui all'art. 21, comma 1, in ordine alla compatibilita' della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza. 5. Sono fatte salve le concessioni edilizie gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale il gestore deve, altresi', adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorita' competente di cui all'art. 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorita' nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 21.».