Art. 7. 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. In attesa di  quanto  previsto  dall'articolo  72  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il  Comitato,
in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma  dell'articolo
6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti  tra  quelli  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  per  i  quali  la  probabilita'   o   la
possibilita' o le  conseguenze  di  un  incidente  rilevante  possono
essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti
stessi  e  dell'inventario  delle  sostanze  pericolose  presenti  in
essi.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono: 
    a)  scambiarsi  le  informazioni  necessarie  per  consentire  di
riesaminare e, eventualmente,  modificare,  in  considerazione  della
natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante,  i
rispettivi  sistemi  di  gestione  della  sicurezza,  i  rapporti  di
sicurezza, i  piani  di  emergenza  interni  e  la  diffusione  delle
informazioni alla popolazione; 
    b) cooperare nella trasmissione delle informazioni  all'autorita'
competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni. 
  2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 72 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
accerta che: 
    a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni  di  cui
al comma 2-bis, lettera a); 
    b) i gestori cooperino nella trasmissione delle  informazioni  di
cui al comma 2-bis, lettera b).». 
 
          Nota all'art. 7:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   12,   del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  12  (Effetto  domino).  - 1. In attesa di quanto
          previsto  dall'art.  72  del  decreto  legislativo 31 marzo
          1998,  n. 112, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  sentiti  la regione interessata e il Comitato,
          in  base  alle  informazioni  ricevute  dai gestori a norma
          dell'art.  6  e dell'art. 8, individua gli stabilimenti tra
          quelli  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  per  i  quali  la
          probabilita'  o  la  possibilita'  o  le  conseguenze di un
          incidente  rilevante  possono  essere  maggiori a causa del
          luogo,   della   vicinanza   degli  stabilimenti  stessi  e
          dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.
              2.  I  gestori  degli  stabilimenti  di  cui al comma 1
          devono  trasmettere  al  prefetto  e  alla  provincia entro
          quattro  mesi  dall'individuazione  del  possibile  effetto
          domino,  le  informazioni necessarie per gli adempimenti di
          competenza di cui all'art. 20.
              2-bis.  I  gestori degli stabilimenti di cui al comma 1
          devono:
                a) scambiarsi    le   informazioni   necessarie   per
          consentire  di riesaminare e, eventualmente, modificare, in
          considerazione  della  natura  e  dell'entita' del pericolo
          globale  di  incidente  rilevante,  i rispettivi sistemi di
          gestione  della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani
          di  emergenza  interni  e  la diffusione delle informazioni
          alla popolazione;
                b)  cooperare  nella  trasmissione delle informazioni
          all'autorita'  competente  per la predisposizione dei piani
          di emergenza esterni.
              2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto
          previsto  dall'art.  72  del  decreto  legislativo 31 marzo
          1998, n. 112, accerta che:
                a) avvenga   lo   scambio,   tra   i  gestori,  delle
          informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);
                b) i   gestori  cooperino  nella  trasmissione  delle
          informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).».
          Nota all'art. 8
              - Il   testo   vigente   dell'art.   14,   del  decreto
          legislativo  17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   14   (Assetto   del   territorio   e  controllo
          dell'urbanizzazione).      1.  Entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, il Ministro dei
          lavori  pubblici,  d'intesa  con  i  Ministri dell'interno,
          dell'ambiente,     dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato   e   con   la  Conferenza  Stato-regioni,
          stabilisce,  per  le  zone  interessate  da  stabilimenti a
          rischio  di  incidente rilevante che rientrano nel campo di
          applicazione  del  presente  decreto,  requisiti  minimi di
          sicurezza  in  materia  di pianificazione territoriale, con
          riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che
          tengano  conto  della  necessita' di mantenere le opportune
          distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonche' degli
          obiettivi   di  prevenire  gli  incidenti  rilevanti  o  di
          limitarne le conseguenze, per:
                a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
                b) modifiche  degli  stabilimenti di cui all'art. 10,
          comma 1;
                c) nuovi  insediamenti  o infrastrutture attorno agli
          stabilimenti   esistenti,   quali   ad   esempio,   vie  di
          comunicazione,   luoghi   frequentati  dal  pubblico,  zone
          residenziali,   qualora  l'ubicazione  o  l'insediamento  o
          l'infrastruttura   possono   aggravare   il  rischio  o  le
          conseguenze di un incidente rilevante.
              2.  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
          all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre
          mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
              3.  Entro  tre mesi dall'adozione del decreto di cui al
          comma   1  o  di  quello  di  cui  al  comma  2,  gli  enti
          territoriali  apportano,  ove  necessario,  le  varianti ai
          piani  territoriali  di  coordinamento  provinciale  e agli
          strumenti  urbanistici.  La  variante  e' approvata in base
          alle  procedure  individuate  dall'art.  2  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  447.
          Trascorso  il  termine  di  cui  sopra  senza che sia stata
          adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per
          gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
          rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di
          sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma
          2,  previo  parere tecnico dell'autorita' competente di cui
          all'art.  21,  comma  1,  sui rischi connessi alla presenza
          dello  stabilimento, basato sullo studio del caso specifico
          o su criteri generali.
              4.  Decorsi  i  termini di cui ai commi 1 e 2 senza che
          siano  stati  adottati  i  provvedimenti  ivi  previsti, la
          concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al
          comma  1,  lettere  a),  b)  e  c), sono rilasciate, previa
          valutazione  favorevole  dell'autorita'  competente  di cui
          all'art.  21,  comma 1, in ordine alla compatibilita' della
          localizzazione   degli   interventi   con  le  esigenze  di
          sicurezza.
              5.  Sono  fatte  salve  le  concessioni  edilizie  gia'
          rilasciate  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto.
              5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui
          all'art.  2,  comma 1, gli enti territoriali tengono conto,
          nell'elaborazione   degli   strumenti   di   pianificazione
          dell'assetto  del territorio, della necessita' di prevedere
          e  mantenere  opportune  distanze tra gli stabilimenti e le
          zone  residenziali,  gli  edifici e le zone frequentate dal
          pubblico,   le   vie   di  trasporto  principali,  le  aree
          ricreative  e  le  aree di particolare interesse naturale o
          particolarmente  sensibili  dal  punto  di  vista naturale,
          nonche'  tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le
          aree  tutelati  ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n. 42.
              6.  In  caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a
          zone  residenziali,  ad  edifici  e  zone  frequentate  dal
          pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative
          e   ad   aree   di   particolare   interesse   naturale   o
          particolarmente  sensibili  dal  punto di vista naturale il
          gestore    deve,   altresi',   adottare   misure   tecniche
          complementari  per  contenere i rischi per le persone e per
          l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A
          tal fine il comune invita il gestore di tali stabilimenti a
          trasmettere,  entro  tre  mesi, all'autorita' competente di
          cui  all'art.  21, comma 1, le misure che intende adottare;
          tali   misure  vengono  esaminate  dalla  stessa  autorita'
          nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 21.».